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Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

No alla sentenza che accoglie "acriticamente" la CTU (specie quando toglie il figlio alla mamma...)

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 9110 del 2 aprile 2019, è intervenuta su una vicenda paradigmatica degli abusi ai quali può dare luogo la tendenza di certi magistrati di devolvere di fatto i propri poteri decisionali, ma anche il dovere di motivazione, al Consulente Tecnico. Sullo sfondo, il problema delle dichiarazioni di adottabilità troppo facili, che alimentano il business delle case-famiglia, ma anche i casi in cui il perito non potrebbe assolutamente dirimere il conflitto familiare, nemmeno rimanendo nell'ambito dei quesiti a lui proposti, senza andare contro la sua stessa deontologia professionale.

Certi abusi a volte avvengono quando al perito d'ufficio vengono affidate diagnosi psichiatriche sull'assenza di disturbi della personalità delle parti in conflitto, che non sarebbero ammesse senza la spontanea richiesta degli interessati, se non nei casi strettamente previsti dalla legge in quanto trattamenti sanitari. Oppure, quando il CTU prevarica le finalità e i limiti della sua indagine, arrogandosi poteri di risoluzione del conflitto genitoriale dei quali il giudice non potrebbe disfarsi.

Nella fattispecie, la Corte d'Appello remittente aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata dichiarata l'adottabilità di un minore - che non era nemmeno l'unico figlio dell'interessata - in quanto per via delle fragilità psicologiche della madre il CTU si era limitato a concludere in modo apodittico che "non appariva possibile immaginare un permanere del minore presso il nucleo familiare d’origine".

A parte la mancanza di motivazione, la CTU era anche contraddittoria, perché stando ai fatti accertati dal perito la donna si era occupata del bambino fin dalla nascita dimostrando "non solo disponibilità, empatia e attaccamento affettivo... ma anche capacità di accudimento". Inoltre, la Ctu aveva descritto il bambino come "allegro e vivace", non aveva rilevato "fenomeni di trascuratezza, malnutrizione, ritardo o scarsa crescita" e aveva riconosciuto espressamente che il piccolo aveva mantenuto con la madre una "relazione positiva".

Allora perché confermare lo stato di adottabilità? La relazione tecnica, subito dopo avere ammesso che il bambino era rimasto con la madre fin dal primo anno di vita, e che mediante l'adozione sarebbe stato separato dai suoi fratellini con i quali aveva già instaurato una relazione, aveva concluso senza alcuna motivazione che in quel solo anno il piccolo "non aveva stabilito con la madre relazioni significative a livello affettivo e emotivo", e questa era stata l'unica frase posta dalla Corte a sostegno della decisione.

La CTU inoltre non aveva nemmeno indagato sulla pretesa irreversibilità della condizione di fragilità emotiva della madre (che tra l'altro dipendeva da relazioni violente con il padre definitivamente e irreversibilmente cessate), ma quel che è peggio, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata si era limitata a trascrivere "nelle prime 15 pagine... la sentenza di primo grado del Tribunale e nelle pagine da 16 a 20... la relazione del CTU", per poi concludere recependo in modo acritico la sopra citata conclusione del perito sulla mancanza di "relazioni significative con la madre a livello emotivo".

L'ordinanza è significativa, dunque, non solo per avere affermato che il vizio di motivazione del CTU, se recepito acriticamente in sentenza, si traduce in un "omesso esame di un fatto decisivo" che da solo giustifica l'annullamento con rinvio, ma anche per avere ricordato che in linea di principio "la legge 4 marzo 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine un carattere prioritario", e quindi mira a garantire questo diritto, considerando l’ambiente familiare di origine come quello più idoneo, in astratto, per l'armonico sviluppo psicofisico dell'interessato. La dichiarazione di adottabilità, dunque, deve sempre essere motivata come "soluzione estrema".

Si tratta di principi che dovrebbero essere riaffermati anche nei casi di semplice conflitto genitoriale, e che comunque da soli imporrebbero la revisione del sistema delle adozioni in Italia, che appare troppo condizionato da interessi esterni e contrastanti con il suddetto diritto del minore a crescere nella famiglia d'origine.



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