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Reciproca autonomia della giustizia civile e penale: il principio può creare problemi nella valutazione dei fatti, specie nel diritto di famiglia che ritiene illecite anche le generiche "condotte"

  • Immagine del redattore: Studio Legale Fiorin
    Studio Legale Fiorin
  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 3 giorni fa

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza numero 1767 pubblicata il 26 gennaio 2026, ha confermato che il nostro ordinamento è basato sulla reciproca autonomia e indipendenza del giudizio civile rispetto a quello penale, anche in ordine all’accertamento dei fatti controversi.

Non è una novità, ma la riaffermazione del principio in un contenzioso di diritto di famiglia solleva indirettamente la questione per cui un processo penale per maltrattamenti in famiglia può danneggiare in modo irreparabile anche chi è stato assolto, in quanto accusato di condotte che nei fatti si sono dimostrate lecite.


Nella prassi, è diventato piuttosto frequente che - per effetto di dinamiche spiacevoli ma naturalmente appartenenti alla crisi del rapporto di coppia e familiare - vengano depositate denunce per violenza o maltrattamenti che, avendo comportato l'attivazione automatica del "codice rosso" e la procedibilità d'ufficio, ottengono il risultato di mettere all'angolo l'incolpato molto al di là delle stesse intenzioni della parte denunciante.

Purtroppo, l'Ordinanza in esame conferma che, anche laddove il giudice penale non abbia potuto fare altro che assolvere il preteso maltrattante, per mancanza di elementi di prova oppure per una opportuna valutazione sull'inconsistenza dei fatti, la parte incolpata può comunque subire in sede civile le conseguenze di una denuncia dimostratasi infondata. Specialmente se quest'ultima, come spesso avviene, è stata frutto di isolati momenti di esasperazione nell’ambito del conflitto di coppia, ovvero - diciamolo pure - di pregiudizi culturali ormai radicati riguardo alla cosiddetta violenza di genere.

La Suprema Corte, nel motivare l'Ordinanza numero 1767/2026, ha espressamente sostenuto che anche laddove i fatti attribuiti al marito abbiano portato alla sua assoluzione in quanto insussistenti, e non solo non costituenti reato, le medesime condotte a lui attribuite possono legittimamente incontrare un'opposta valutazione in sede civile. Nella fattispecie, infatti, era risultato che il giudice penale, pur non ravvisando il reato, aveva comunque evidenziato che le condotte del marito verso la moglie erano state “fastidiose eccessive e ostinate”, nonché “protrattesi per un certo periodo di tempo”. Questa valutazione è stata ritenuta sufficiente per giustificare la conferma dell'addebito della separazione.


In linea di principio, come si è detto, è ineccepibile il criterio dell'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, e viceversa. Rimane tuttavia poco convincente che la valutazione dei fatti effettuata dal giudice penale, che ha stabilito che determinate condotte non integrino il reato di maltrattamenti, possano comunque essere ritenute in violazione dei doveri che derivano dal matrimonio.

In altre parole, è naturale che un coniuge fastidioso, ossessivo e poco amorevole verso la moglie possa venire giudicato non maltrattante in sede penale, ma non si capisce perché le medesime condotte, giudicate non in violazione del diritto a non essere maltrattati, possano comunque essere automaticamente ritenute in violazione dei doveri che derivano dal matrimonio. Specie se, per l'appunto, si tratta non di specifici fatti ma di reiterate "condotte", che un giudice ha valutato come meramente “fastidiose e ostinate”, senza che venga chiarito perché, piuttosto, sarebbero illecite.


Del resto, non convince neanche il fatto che la Corte di Cassazione, in questa stessa Ordinanza, abbia rigettato il reclamo del marito in ordine alla conferma operata in appello riguardo all'affidamento esclusivo della prole. Risulta infatti dalla motivazione dell'Ordinanza di Cassazione che sia la moglie che la stessa curatrice speciale dei minori si erano dichiarate d'accordo sulla condivisione dell'affidamento, e comunque era emerso nei giudizi di merito che il padre si fosse sempre dimostrato amorevole verso i figli, nonostante la sua accertata rigidità.


A quanto pare, l'unica motivazione che la Corte d'Appello ha posto alla base della conferma dell'affidamento esclusivo è stata l'accertata conflittualità tra i coniugi, che avrebbe nei fatti reso impossibile la condivisione. Eppure, si tratta di un principio già più volte affermato dalla Suprema Corte quello per cui la conflittualità tra genitori non è di per sé motivazione sufficiente per stabilire l'affidamento esclusivo.


È vero che, nell'attuale formulazione dell'articolo 360 c.p.c., il ricorso in Cassazione non può più fondarsi sul vizio di motivazione, salvo che questa risulti radicalmente inesistente o contraddittoria, bensì soltanto con l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sul quale le parti abbiano dibattuto.

Nella fattispecie, l’Ordinanza in esame ha sostenuto che non si poteva prendere in considerazione il motivo di ricorso, in quanto lo stesso sarebbe stato diretto al riesame dei fatti di causa, ovvero a ribaltare l'interpretazione dei fatti posti a sostegno della decisione. Non è tuttavia chiaro perché non si sia ravvisato l’omesso esame di fatti decisivi, visto che il marito aveva fatto riferimento nel suo ricorso alla mancata prova dell’inadeguatezza del ricorrente circa la responsabilità genitoriale.


In definitiva, pur non potendosi contestare il principio dell’autonomia tra giustizia civile e penale, nella fattispecie rimane il dubbio che non si siano voluti riconsiderare i fatti che avrebbero dovuto essere posti a basi delle sentenze di merito, bensì si siano date per scontate le “condotte” inappropriate di una parte, senza preoccuparsi di verificare i specifici fatti in cui certi comportamenti si sarebbero sostanziati come illeciti. Nella materia del contenzioso familiare, dove, sia per ragioni culturali che per l’indeterminatezza dei testi legislativi, ci si deve continuamente confrontare con la tendenza a confondere i fatti con la percezione degli stessi da parte di chi se ne sente offeso, si tratta di distinzioni non da poco.

 
 
 

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