Assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non dovuto, e ripetibile per il pregresso, dove manchi la prova delle "scelte condivise"
- Studio Legale Fiorin

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La Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 1999 depositata il 29 gennaio scorso, ha respinto il ricorso di una ex moglie, stabilendo la revocabilità dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa laddove sia mancata la dimostrazione, da parte della richiedente, del sacrificio patrimoniale subito durante il matrimonio. Non basta quindi provare, mediante il deposito delle rispettive dichiarazioni di redditi e di altra documentazione sui rispettivi patrimoni, la disparità economica tra i coniugi, e nemmeno basta la prova di avere subito diminuzioni o perdite reddituali in costanza di matrimonio.
Al contrario, per poter ottenere l’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, si deve provare che tale disparità è derivata da "scelte condivise durante il matrimonio". Non è ammissibile, quindi, che si operino presunzioni sulle potenzialità reddituali che il coniuge richiedente avrebbe potuto sviluppare se non avesse contratto matrimonio, e nemmeno è sufficiente - in ipotesi - il fatto in sé che il predetto coniuge dopo le nozze abbia lasciato il lavoro, o abbia accettato riduzioni di orario incidenti sul livello reddituale. In simili casi, il fatto che si sia trattato di scelte dovute all’esigenza di dedicarsi alla cura domestica e dei figli deve essere comprovata dal richiedente, e il consenso dell’altro coniuge sul punto non può parimenti essere presunto.
Inoltre, la Suprema Corte ha confermato che, in caso di assenza dei requisiti per l’assegno divorzile, esso è ripetibile come un indebito pagamento a fare data dalla sentenza che lo ha disposto.
Nel caso di specie, in primo grado, il Tribunale di Rimini aveva condannato l’ex marito a versare alla controparte cinquecento euro al mese, a titolo di assegno divorzile in funzione compensativa. In prime cure, si era ritenuto che il fatto in sé della differenza reddituale, e la circostanza per cui la moglie in costanza di matrimonio aveva accettato di passare al lavoro part-time, fossero sufficienti a fondare il diritto all'assegno.
Invece, la Corte di Appello di Bologna, accogliendo il ricorso dell’uomo, oltre a negare l’assegno divorzile aveva condannato la donna a restituire le somme riscosse a detto titolo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo, oltre alle spese di lite.
Nella motivazione, il giudice di secondo grado aveva rilevato che il Tribunale si era limitato a constatare la differenza reddituale tra le parti “senza minimamente preoccuparsi di verificare se tale divergenza trovasse causa nel matrimonio”. Non risultava, dunque, che la situazione di svantaggio reddituale della moglie ricorrente fosse riconducibile a scelte condivise. Quest’ultima, lavoratrice dipendente, aveva dedotto di avere scelto di passare a un contratto part-time quando i figli avevano sei e tre anni, senza peraltro indicare la misura del reddito asseritamente perduto.
Peraltro, il fatto in sé che la moglie lavorasse come dipendente aveva escluso che vi fossero i presupposti per un assegno di natura assistenziale, visto che dopo il divorzio aveva conservato un reddito di 20 mila euro annui e la proprietà dell’appartamento dove viveva.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello bolognese. I motivi di ricorso della moglie sono stati giudicati inammissibili in quanto anch'essi fondati unicamente sullo “squilibrio economico” tra le parti, senza che si fosse specificamente controbattuto alla sentenza censurata, riguardo all'assenza di prova sulla riconducibilità delle condizioni economiche deteriori rispetto a quelle del marito a scelte assunte in sede di matrimonio, con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge.
In riferimento agli assegni già versati, la Cassazione ha confermato quanto stabilito dalla Corte remittente, che già aveva affermato che in questa materia opera la regola generale civilistica della intregrale ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in virtù dell’accertamento dell’insussistenza ab origine dei presupposti per l’ottenimento dell’assegno richiesto.
La moglie ricorrente, peraltro, non aveva neppure allegato alcuna delle evenienze che potessero giustificare l’esclusione dell’obbligo di restituzione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile a fare data dal passaggio in giudicato della sentenza sul vincolo.
Diversamente avrebbe potuto essere solo nel caso che ci fosse stata una decisione relativa alla riforma del quantum del dovuto in base a circostanze sopravvenute, ovvero una cessazione dell'assegno in virtù di esigenze assistenziali venute meno solo successivamente al divorzio. In tale caso, la sentenza riformata avrebbe mantenuto la sua validità per il pregresso. Tanto è vero che, nella specie, è stato confermato come dovuto l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione - su ben diversi presupposti - per il tempo che ha preceduto il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.



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