Assegni di divorzio
Quando finisce il matrimonio: una questione ancora aperta
Uno dei compiti più delicati dell’avvocato familiarista consiste nel saper conciliare le aspettative dei clienti, spesso condizionate da comprensibili fattori emotivi - ma anche dalle notizie che giungono dai media - con i risultati giudiziari che si possono concretamente attendere secondo gli orientamenti della giurisprudenza.
Non è facile in queste situazioni offrire ai clienti le risposte che vorrebbero sentire, anche perché le sentenze più innovative del diritto di famiglia vengono commentate dalla tv, da internet e dai giornali come se si trattasse di fenomeni di moda o di costume, e in questo modo generano negli interessati, a seconda dei casi, pretese eccessive oppure momenti di sconforto altrettanto ingiustificati.
Qualcosa del genere si sta verificando riguardo all’istituto dell’assegno di divorzio, che consiste nelle somme di danaro - a volte impropriamente chiamate “alimenti” - che devono essere pagate al coniuge economicamente più debole anche dopo la fine del legame matrimoniale. Tutto è iniziato con la sentenza di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017, resa in un caso di divorzio tra due “vip” decisamente benestanti, che ha fatto notizia in quanto ha sancito la fine del preesistente criterio del “tenore di vita” goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, quale parametro decisivo per determinare l’entità dell’assegno divorzile.
L’aspetto rivoluzionario della suddetta decisione è consistito nell’introdurre il “principio di autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi, che postula che, una volta cessato il legame matrimoniale, non sia più possibile per il coniuge meno dotato di autonome risorse patrimoniali e reddituali continuare a contare in modo automatico sulle possibilità di chi, fino al divorzio, aveva garantito alla coppia un tenore di vita di un certo livello. La sentenza in questione ha infatti stabilito che, al contrario, il principale quesito al quale doveva rispondere il giudice del divorzio fosse quello della autosufficienza economica in cui, dopo la cessazione del matrimonio, si sarebbe o meno venuto a trovare il coniuge meno facoltoso. Solo in mancanza della stessa, pertanto, il giudice avrebbe dovuto intervenire ponendo a carico dell’altro un assegno periodico, in nome della cosiddetta solidarietà post-matrimoniale.
Un anno più tardi le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, sono intervenute a precisare il nuovo criterio, stabilendo che le esigenze assistenziali non fossero prioritarie, bensì da valutare congiuntamente alla cosiddetta funzione “compensativa-perequativa” dell’assegno di divorzio, e cioè con l’esigenza di indennizzare, in un certo senso, il coniuge che per dedicarsi alla famiglia avesse sacrificato le proprie autonome opportunità lavorative e di carriera.
Questo intervento ha fatto sì che tuttora la concreta determinazione dell’assegno di divorzio, dovendo tenere conto di molti fattori, risulta piuttosto incerta e a volte aleatoria. Tuttavia, il confermato abbandono del criterio del “tenore di vita” ha fatto sì che, anche in situazioni tutt’altro che floride economicamente, oggi molti ex mariti si sentano in diritto di chiedere all’avvocato se sia finalmente possibile pagare di meno, specie se la precedente coniuge è ancora in grado di trovarsi un lavoro, e nello stesso tempo molte ex mogli hanno iniziato a preoccuparsi riguardo alla possibilità di perdere quello che continuava a essere il proprio unico reddito.
La domanda che oggi i familiaristi si sentono spesso porre, per l’appunto, è proprio questa: la ex coniuge che è in grado di lavorare può essere obbligata a farlo, perdendo il diritto all’assegno da parte dell’ex marito? Ovviamente, dal punto di vista maschile, le proprie ex mogli sarebbero quasi sempre in grado di guadagnarsi la vita da sole, o comunque la cosa non dovrebbe essere più affare loro, mentre le dirette interessate tendono invece a pensare di avere il diritto di essere ricompensate per la pregressa vita da casalinghe dedite alla casa e alla famiglia, e comunque di essere incolpevoli - specie se il divorzio le ha raggiunte a una certa età - per le difficoltà che trovano nel reinserimento nel mondo del lavoro.
Purtroppo, ancor oggi la giurisprudenza non consente di risolvere la questione con una risposta certa e applicabile in tutti i casi. Nell’autunno del 2019 una ordinanza della Cassazione, la numero 26594 del 18 ottobre, ha confermato la revoca dell’assegno di divorzio nei confronti di una signora che, dopo la fine del matrimonio, aveva deciso di abbandonare la propria occupazione di commessa di supermercato - da diecimila euro annui di stipendio - per trasferirsi presso i suoi genitori. La Suprema Corte ha accolto la tesi dell’ex marito per cui la donna “ancora in giovane età… ha dimostrato di avere piena capacità lavorativa e… pertanto uno stato di bisogno che giustifichi il contributo al mantenimento da parte dell'ex coniuge non sussiste perché, semmai esistente, esso è stato causato da una precisa volontà della signora, che ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una più redditizia o consona alle sue esigenze personali”.
Secondo questa ordinanza, dunque, la circostanza dell’abbandono del lavoro di per sé escludeva il requisito dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e della “impossibilità per procurarseli per ragioni oggettive”, così come richiesto dall’art. 5, comma VI, della legge sul divorzio. Pertanto, sembrava che si fosse avviato un filone giurisprudenziale decisivo per sostenere la classica tesi per cui le ex mogli, se possono lavorare, devono rinunciare alla solidarietà di colui che non è più loro compagno di vita, in nome del sopra citato criterio della “autoresponsabilità economica”.
Gli entusiasmi però hanno fatto presto a smorzarsi, perché ancor prima che finisse l’autunno una nuova decisione della Cassazione, l’ordinanza n. 30638 del 25 novembre 2019, ha confermato che deve invece considerarsi in stato di bisogno, e dunque avente diritto all’assegno divorzile, una ex moglie che secondo la tesi contraria avrebbe ben potuto trovarsi una sua autonomia reddituale.
Infatti, le circostanze dedotte e non esaminate nel giudizio di merito, quali la ancora giovane età della donna, la conoscenza del tedesco (vivendo in una località turistica del Triveneto), le pregresse esperienze di lavoro, le offerte di lavoro ricevute, le disponibilità mobiliari ed immobiliari, la disponibilità della casa di abitazione coniugale e il mancato adempimento agli accordi di separazione, non erano comunque da considerarsi decisive, se i precedenti gradi di giudizio non le avevano considerate tali. Pertanto, la tipica questione che gli avvocati si sentono porre in questi casi, e cioè se una ex moglie in grado di lavorare possa - solo per questo motivo - essere privata dell’assegno divorzile non trova ancora oggi una risposta certa, e probabilmente finché la questione sarà affidata alla valutazione discrezionale dei giudici di merito, in assenza di parametri autenticamente oggettivi e non derogabili, non la troverà mai.
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