Mediazione familiare
Un settore bisognoso di evoluzione
Fin dai suoi esordi nella saggistica di diritto di famiglia, questo studio legale ha sempre sostenuto l’insufficienza della mediazione familiare, per come essa è comunemente praticata, rispetto alle situazioni di crisi che deve affrontare. Infatti, fin dal loro costituirsi in professione non regolamentata, le associazioni dei mediatori familiari - di tutti gli indirizzi e orientamenti - hanno messo in chiaro che il fine statutario della loro attività non deve mai essere quello di evitare la separazione e il divorzio delle coppie in crisi. Al contrario, la mediazione familiare deve essere intesa come un ausilio per “divorziare bene”, e cioè come un metodo per moderare e gestire la conflittualità nascente dalla fine della relazione tra coniugi e genitori, al fine di raggiungere l’esito di una separazione consensuale o un divorzio congiunto.
Di conseguenza, la pratica della mediazione familiare tende a considerare un’eventuale riconciliazione dei coniugi - cioè una possibile ricostituzione dell’alleanza familiare - non come la migliore soluzione possibile del conflitto, soprattutto nell’interesse dei figli, bensì come un fattore negativo, da non considerare o addirittura da combattere, perché il solo parlarne ostacolerebbe il successo della mediazione.
Proprio per uscire da questa ottica, è nata la conciliazione familiare, della quale l’avvocato Massimiliano Fiorin si è fatto promotore e diffusore, fino alla pubblicazione nel 2017 del saggio “L'amore non si arrende”, basato su studi di psicologia del conflitto familiare di derivazione principalmente statunitense. Il diverso assunto di questa metodologia è che quando la riconciliazione della coppia genitoriale non è possibile, perché la crisi è radicata in motivi oggettivi, o comunque in scelte che gli interessati considerano tenacemente come irreversibili, non per questo le ragioni della famiglia devono essere sottaciute nel corso del tentativo di mediazione, né tanto meno evitate come se fossero un fattore perturbante.
Infatti, nonostante le spinte culturali contrarie, l’evidenza dei fatti dimostra che la scelta della separazione coniugale - se non vi sono ragioni oggettive che la impongano come male minore - finisce comunque con l’essere distruttiva per gli interessi di tutti, non solo dei figli e dell’ex compagno/a di vita, ma anche di chi la separazione la richiede. Mettere in luce questa verità non significa ostacolare la soluzione del conflitto familiare, anche quando si prevede che esso non potrà che sfociare in esiti di disgregazione. Al contrario, se si accetta l’idea della separazione coniugale come rottura di un equilibrio che ha in sé un valore inestimabile, e non come scelta di libertà da difendere e perseguire a tutti i costi, diventa possibile inserire nel processo di mediazione familiare elementi di verità che spesso si dimostrano indispensabili per una soluzione efficace del conflitto.
Nonostante questo, i mediatori familiari di tutti gli orientamenti concordano nel considerare l’eventualità del cosiddetto “conflitto di negazione” - cioè dell’atteggiamento del componente della coppia che tende a rifiutare l’insindacabilità e l’irreversibilità della scelta del partner - come una delle principali difficoltà da risolvere. Come se si trattasse di una irragionevole resistenza rispetto alla finalità della separazione e del divorzio, considerata a priori come un obiettivo da raggiungere per il bene di tutti. Quest’ottica comporta che, nella maggior parte dei casi, le vere ragioni che hanno portato alla crisi del rapporto familiare vengono evitate dal mediatore, come elementi da non affrontare, o al massimo da rinviare all’esame di un ipotetico terapeuta della coppia che nei fatti si tende a considerare come un inutile concorrente. Ciò in quanto, per l’appunto, si presume che affrontare le ragioni e i torti che hanno creato la rottura sia un esercizio inutile e persino dannoso, che servirebbe solo a ostacolare il buon esito dell’intervento del mediatore familiare.
Ora, la nostra opinione - maturata sul campo e non soltanto grazie agli studi compiuti - è che con queste modalità di intervento il conflitto portato in mediazione familiare rischia di non venire mai realmente risolto. Infatti, anche qualora le parti riescano a addivenire a un accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto, in molti casi la conflittualità irrisolta continuerà a manifestarsi nella futura gestione dei figli minori, o al limite nella fase della cosiddetta solidarietà post-matrimoniale, con effetti nefasti e a volte dirompenti.
Questo non toglie che la conoscenza dei principi della mediazione familiare siano fondamentali per l’attività di ogni studio legale che si occupa della materia. Dal nostro punto di vista, ciò è vero particolarmente per la mediazione di orientamento sistemico-relazionale, che considera la famiglia come un “sistema di relazioni” dotato di una sua autonomia, e non come una semplice funzione della persona.
A volte si considera la figura dell’avvocato familiarista come incompatibile con quella del mediatore familiare, in quanto si dà per scontato che il legale debba per obbligo deontologico difendere i diritti e i contrapposti interessi di ciascun singolo coniuge, e quindi non possa fare altro che ostacolare la composizione del conflitto, come se fosse lo scorpione della favola che non poté astenersi dallo pungere la rana perché “quella era la sua natura”. Per questo, alcuni mediatori tendono a escludere gli avvocati dalla partecipazione al processo di mediazione familiare, facendo il possibile affinché gli stessi vengano messi di fronte al fatto compiuto, perché si teme che gli avvocati, anche solo facendo opera di informazione delle parti sui risultati che si potrebbero ottenere in caso di contenzioso giudiziario, possano mettere in discussione il buon esito della mediazione.
Si tratta di una preoccupazione che ha un suo fondamento, ma che non toglie che gli avvocati - che d’altra parte vengono sempre più coinvolti nella cosiddetta mediazione civile e commerciale - per svolgere al meglio la loro ordinaria attività di “divorzisti” dovrebbero anch’essi conoscere e praticare i principi della mediazione familiare. Favorire la conciliazione delle parti rientra infatti tra gli obblighi della professione forense, e quindi l’avvocato che si contrappone alle soluzioni ipotizzate nello spirito della mediazione familiare, cercando al contrario di indurre il cliente a perseguire a tutti i costi la massimizzazione del proprio interesse, è da considerarsi non in linea con la deontologia professionale.
L’Ordine degli Avvocati di Milano, nel giugno 2017, ha pubblicato un vademecum sulla deontologia professionale dell’avvocato familiarista, dove si prescrive che lo stesso non debba “svolgere esclusivamente l’incarico di difendere i diritti e gli interessi dell’assistito, dovendo anche assolvere a una funzione sociale, tenendo in considerazione non solo le istanze e i desideri del cliente ma anche le possibili conseguenze che dal proprio agire possono derivare agli altri soggetti coinvolti nella vicenda”. Ciò vale a dire che “nell’ambito del processo di famiglia l’avvocato non dovrà tenere conto solo delle aspettative della parte che rappresenta, perché tale approccio, senza dubbio formalmente corretto e più che legittimo, potrebbe invece rivelarsi controproducente per gli altri soggetti coinvolti nella vertenza e, in ultimo, anche per il proprio assistito”.
Parole sagge e persino sorprendenti se si considera l’andazzo prevalente nella categoria, alle quali ci permettiamo di aggiungere che l’avvocato di regola è chiamato a svolgere il proprio ruolo in senso “costituzionalmente orientato”, cioè a rispettare e difendere sempre i principi della nostra carta fondamentale. Quest’ultima - anche se nella pratica forense se lo sono dimenticati praticamente tutti - all’art. 29 “riconosce i diritti della famiglia come società naturale”, e quindi la considera come un centro di imputazione di diritti e doveri autonomi e di rango fondamentale, che non equivalgono alla sommatoria dei diritti individuali dei coniugi.
Ma a parte questo, è indubbio che occuparsi di diritto di famiglia significhi sempre e comunque lavorare nell’ambito di situazioni delicate, nelle quali i soggetti interessati vivono momenti di profonda sofferenza e disagio, che emergono in misura decisamente maggiore rispetto ad altre fattispecie di contenzioso. Per questo, nonostante tutti i distinguo sopra espressi, conoscere i principi e i criteri di fondo della pratica della mediazione familiare rappresenta senz’altro un valore aggiunto per uno studio legale specialista della materia.
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