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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

L'obbligo di mantenere la figlia maggiorenne persiste anche se questa si rifiuta di vedere il padre.




Interessante decisione della sesta civile della Cassazione, che con l'ordinanza 2735/2019 ha sancito che il rifiuto di una figlia maggiorenne di vedere il padre non fa venire meno l'obbligo di contribuire al mantenimento della stessa, e nemmeno consente la riduzione dell'assegno. Si potrebbe osservare che finché la figlia era rimasta minorenne, e quindi l'obbligo di mantenimento era collegato alla ripartizione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il fatto che quest'ultima non permanesse mai presso l'abitazione del padre avrebbe potuto giustificare un relativo incremento del contributo stesso, visto che per il genitore "rifiutato" non sarebbero state a carico le spese dirette di quando la figlia avrebbe dovuto alloggiare presso di lui. Pertanto, non si vede perché la circostanza abbia dovuto essere considerata tout court "irrilevante" come motivo di ricorso in Cassazione, tanto più che la Corte stessa subito dopo ha ammesso che avrebbe dovuto essere considerata nella determinazione dell'importo dell'assegno.

In altri termini, una volta che con la maggiore età un figlio acquisisce il diritto di determinarsi liberamente e quindi, per sua scelta, di vivere presso un genitore senza avere rapporti con l'altro, non si vede perché l'assegno di mantenimento non debba essere parametrato sull'effettiva ripartizione degli oneri per il suo vitto e alloggio. Nella specie, sembra che le altre circostanze di merito fossero state interamente valutate, e quindi il padre si dolesse semplicemente di dover pagare un notevole contributo (1.200 euro al mese sono indice di un tenore di vita piuttosto alto) pur non potendo in alcun modo vedersi ripagato con un minimo di considerazione da parte della ragazza. Ma come tutti sanno gli affetti non si comprano. Anche se talvolta in tribunale va a finire che si svendono.




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