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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Il nuovo assegno di divorzio supera definitivamente l'idea del matrimonio "rendita di posizione".

La prima sezione della Cassazione, con la sentenza n. 24932 del 7 ottobre 2019, sta continuando a “blindare” l’abbandono del criterio del tenore di vita per la determinazione dell’assegno di divorzio. Si tratta infatti della prima di tre pronunce dello stesso tenore, con lo stesso giudice relatore, che hanno ribadito che il criterio fondamentale per attribuire o meno l’assegno di divorzio continua a essere quello della mancanza di “indipendenza economica” del coniuge che lo richiede.

Sul punto qualche dubbio poteva essere rimasto, dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, che come è noto ha precisato che le esigenze assistenziali sono soltanto uno dei criteri da seguire nell’iter argomentativo sui presupposti dell’assegno. Ma ora, nell’applicazione concreta dei nuovi principi, queste tre sentenze hanno precisato che le SS.UU. non hanno per nulla sovvertito la nuova tendenza, ma l’hanno solo in parte corretta.

Rimane quindi acquisito, anche nell’ordinamento italiano, che la cresciuta indipendenza economica femminile - e soprattutto la nuova concezione del matrimonio che si è affermata negli ultimi decenni - fanno sì che lo squilibrio economico tra marito e moglie oggi non sia più di per sé una situazione da perequare con l’assegno di divorzio.

Le sentenze in esame hanno precisato infatti che non è più accettabile, nella società attuale, che il coniuge più ricco debba in quanto tale pagare al più debole una cifra parametrata a quanto per lui “sostenibile”, e cioè alle sue possibilità piuttosto che alle esigenze reali dell’altro, in virtù di un’astratta solidarietà post-matrimoniale. Se così avesse continuato a essere, sostiene la Suprema Corte, l’assegno si configurerebbe tuttora come una specie di “prelievo forzoso” in misura proporzionale ai redditi, e cioè - aggiungiamo noi - come una sorta di imposta vitalizia gravante sul matrimonio, resistente persino alla fine dello stesso.

A ben vedere, così dicendo, la Suprema Corte ha finito per riconoscere che per molti anni l’assegno di divorzio era stato esattamente questo, a causa della concezione tradizionale del matrimonio che aveva fatto sì che il legislatore, la politica e la stessa magistratura si preoccupassero soprattutto di garantire lo status della donna sposata anche dopo il venir meno del vincolo nuziale. Ma ora che anche in Italia il matrimonio ha perso del tutto questa funzione sociale, per trasformarsi in una sorta di contratto sui sentimenti (che a dire il vero non si capisce più che cosa dovrebbe garantire), era inevitabile che prima o poi si arrivasse a smantellare anche la concezione tradizionale dell’assegno divorzile.

Ripercorriamo quindi in breve le tappe di questo processo. Il percorso è iniziato quando la I Sezione della Suprema Corte, con la sentenza 11504 del 2017, relativa al divorzio VIP tra l’ex ministro Vittorio Grilli e Lisa Lowenstein, ha per la prima volta dichiarato superato il criterio del “tenore di vita”, fino a quel momento adottato per determinare l’assegno.

Con lo stesso giudice relatore delle sentenze attuali, i magistrati di Cassazione hanno infatti completamente riconsiderato il significato letterale dell’art. 5, comma VI, della legge n. 898 del 1970, istitutiva del divorzio, secondo cui il contributo - che pure va parametrato tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi”, e altresì “in rapporto alla durata del matrimonio” - va comunque riconosciuto soltanto al coniuge che “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Ora, il parametro rispetto al quale valutare l’oggettiva adeguatezza dei suddetti mezzi, almeno fin dagli anni ‘90, era stato individuato nel “tenore di vita” che la coppia poteva permettersi durante il matrimonio, il quale avrebbe dovuto venire in qualche modo perpetuato per entrambi i coniugi. Così, in modo quasi automatico, a un matrimonio benestante doveva seguire un ricco assegno di divorzio, mentre per le coppie che avevano vissuto insieme più modestamente poteva bastare un sussidio altrettanto modesto.

Un criterio che la Cassazione ha abbandonato solo con la storica decisione del 2017, riconoscendo che fino a allora si fosse trattato di una forzatura dovuta a una concezione del matrimonio apertamente definita come “patrimonialistica”. Si trattava cioè dell’aver considerato il matrimonio come “sistemazione definitiva” per la vita, con la quale il coniuge di status economico e sociale inferiore acquisiva il diritto ad ascendere stabilmente a quello dell’altro, per cui in caso di cessazione del matrimonio occorreva comunque una tutela proporzionata. Oggigiorno, invece, hanno scritto i giudici della sentenza Grilli/Lowenstein, il matrimonio è divenuto un “atto di libertà e di autoresponsabilità” che crea un “luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile”.

L’assegno di divorzio, quindi, secondo la nuova interpretazione inaugurata nel 2017, non deve più essere riconosciuto per “prolungare” gli effetti patrimoniali del matrimonio, bensì ai fini di tutela assistenziale, nei casi in cui uno degli ex coniugi, una volta tornato single, non sarebbe più stato “economicamente indipendente” e non effettivamente in grado di rendersi tale. Una preoccupazione ancora oggi fondata, visto che tuttora non è infrequente che uno dei due partner - quasi sempre la moglie - essendosi dedicato in modo esclusivo o prevalente alla cura del suddetto “luogo degli affetti e di comunione di vita”, abbia finito per perdere la possibilità, sul piano lavorativo e in genere economico, di ricostruirsi facilmente una vita autonoma. Del resto, i vari criteri di cui tenere conto nella determinazione dell’assegno, contenuti nel citato art. 5, comma VI, della legge sul divorzio, con tutta evidenza puntavano proprio a garantire il coniuge economicamente più debole da questa eventualità.

La sentenza Grilli/Lowenstein ha quindi stabilito che prima di tutto, nel suo iter argomentativo, il giudice richiesto di concedere l’assegno di divorzio deve stabilire se sussistano le esigenze assistenziali, e solo in caso positivo determinare il quantum dell’assegno stesso, secondo i vari criteri indicati dall’art. 5, tra i quali comunque non figura di per sé quello del tenore di vita.

La Cassazione è tornata sul problema soltanto l’anno successivo, cercando di mettervi un punto fermo con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018. In essa i giudici hanno affermato che per attribuire e quantificare l’assegno di divorzio non era strettamente necessario, come invece era stato stabilito nel 2017, partire dall’individuazione delle esigenze assistenziali e solo in caso di ricorrenza delle stesse applicare gli altri criteri per la determinazione dell’assegno. Piuttosto, si è detto, occorreva adottare un “criterio integrato”, fondato sulla “concretezza e la molteplicità dei modelli familiari attuali”.

L’aspetto assistenziale sembrava quindi essere stato messo quasi sullo stesso piano della cosiddetta funzione perequativo-compensativa, nascente dagli altri criteri dell’art. 5, comma VI della legge 898/1970. Questo significava che, secondo le Sezioni Unite, occorreva tenere conto a pieno titolo non solo dell’indipendenza economica del coniuge richiedente, e della possibilità di riconquistarsela nella sua futura vita da single di ritorno, ma anche del contributo fornito dallo stesso, in costanza di matrimonio, a formare il patrimonio comune della famiglia e anche quello personale dell’altro coniuge. Tutto questo tenendo conto dei fattori che concretamente continuano a realizzarsi nella vita di un matrimonio, per cui - anche quando un coniuge non fornisce un diretto contributo patrimoniale o professionale, o comunque lavorativo, alla costruzione della ricchezza della famiglia - spesso concorre comunque, anche solo con i propri compiti di cura e domestici, a fare crescere il benessere della stessa.

L’intenzione delle Sezioni Unite era dichiaratamente quella di salvaguardare la posizione della moglie, che pur non potendosi dire che uscisse dal matrimonio in condizioni di indigenza, con lo sposarsi aveva lo stesso rinunciato alle proprie prospettive di lavoro e di carriera per occuparsi della famiglia, favorendo il fatto che fosse solo il marito a realizzarsi professionalmente e a incrementare il tenore di vita complessivo del nucleo familiare.

Ora, con le ultime sentenze citate all’inizio, la Corte di Cassazione - tra l’altro mediante lo stesso giudice relatore della I Sezione - ha aggiunto altri tasselli per ridefinire il volto dell’assegno di divorzio, precisando che, nonostante il criterio “integrato” suggerito dalle Sezioni Unite, rimane comunque prevalente la funzione assistenziale, al fine di aiutare l’ex coniuge non autosufficiente a farcela da solo. Questo anche se non è più strettamente necessario, come sancito dalla sentenza Grilli/Lowenstein e dalle altre decisioni a esse ispirate, stabilire prima di tutto se per effetto del divorzio questa autosufficienza sarebbe venuta a mancare.

L’assegno divorzile oggi può infatti essere riconosciuto anche nei casi di relativa autosufficienza in cui rimarrebbe il coniuge richiedente, laddove vi sia la prova - che deve essere fornita da quest’ultimo - che il divario tra i redditi di marito e moglie è “direttamente causato” dalle scelte di vita concordate tra i due, per cui un coniuge ha sacrificato le sue legittime aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo così in modo decisivo, e non solo eventuale, a formare il patrimonio comune e quello dell’altro coniuge.

Insomma, continua a non bastare più il fatto in sé e per sé che uno dei coniugi dopo il divorzio rimanga più ricco dell’altro. Tuttavia, se lo è diventato per effetto di una scelta concordata della coppia, per la quale uno dei due ha rinunciato a costruire per sé lo status sociale e il benessere economico che invece avrebbe ragionevolmente potuto conquistarsi, allora è giustificata la concessione dell'assegno di divorzio, mediante applicazione di un criterio perequativo e compensativo, al di là delle strette esigenze alimentari.

Si tratta di una interpretazione che valorizza l’odierno ruolo della donna nella vita sociale, culturale e economica della nostra società: se una volta era più difficilmente concepibile che una donna potesse realizzarsi al di fuori del matrimonio e della famiglia, al giorno d’oggi è scontato che le possibilità di farsi strada nella società mediante le proprie capacità professionali, dopo un’adeguata istruzione, siano alla portata di entrambi i sessi. Questo fattore deve pertanto essere riconosciuto anche in caso di rottura del matrimonio, se viene provato che il coniuge economicamente più debole ha rinunciato in favore della famiglia alle proprie legittime aspettative di realizzazione personale.

In ogni caso, con le sentenze in esame, è stata definitivamente superata l’idea del matrimonio come rendita di posizione che sopravvive anche all’eventualità del divorzio. L’ex coniuge più benestante non deve infatti più pagare all’altro “tutto quanto sia per lui sostenibile o sopportabile”, facendo diventare l’assegno quasi un prelievo forzoso” proporzionale ai redditi. Cosa che in effetti accadeva in modo generalizzato prima del processo di revisione giurisprudenziale iniziato nel 2017, che ha interessato non solo i matrimoni VIP ma anche tutti quelli delle coppie a più alto tenore di vita, specialmente nelle zone più ricche del Paese.



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