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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Depressione e infedeltà coniugale: senza prova (diabolica) del nesso causale, niente risarcimento.

La fedeltà coniugale è un’aspettativa ormai inesigibile in punto di diritto, nonostante si tratti di uno dei fondamentali doveri che dovrebbero discendere dal matrimonio. Lo abbiamo già ricordato altre volte, benché alcuni casi giurisprudenziali continuino a ammettere il risarcimento del cosiddetto danno endofamiliare in casi di accertata infedeltà. Infatti, le condizioni poste a simili ipotesi risarcitorie fanno sostanzialmente ritenere che un diritto alla fedeltà coniugale di fatto non esista più nel nostro ordinamento, così come del resto nel costume corrente.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26383 depositata il 19 novembre scorso, mediante la quale ha rigettato il ricorso di un marito tradito, che aveva chiesto alla coniuge fedifraga il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del 2059 del codice civile, conseguentemente allo stato depressivo nel quale era caduto dopo la scoperta dell’infedeltà e la separazione.

La Suprema Corte, in primo luogo, ha ribadito il principio tuttora controverso per il quale il risarcimento di una simile ipotesi di danno endofamiliare possa essere azionato nel corso del giudizio di separazione. A questo proposito, la questione del “cumulo” tra la domanda di addebito e quella di risarcimento in passato era stata risolta negativamente da diverse sentenze di merito, soprattutto di orientamento milanese, sul presupposto che l’articolo 40 c.p.c. richiederebbe per il simultaneus processus ipotesi qualificate di connessione che non si ritroverebbero in presenza di riti diversi. La connessione puramente soggettiva ai sensi dell’articolo 33 c.p.c., o il litisconsorzio ai sensi degli articoli 103 e 104, secondo questo criterio sarebbero da escludere nel contesto del giudizio di separazione, solamente in quanto lo stesso è disciplinato da un rito speciale. Altri giudici di merito, invece, hanno ritenuto ammissibile il cumulo di domande in sede di separazione, e la Suprema Corte aveva già convalidato questo orientamento, dichiarando che - sia pure considerati i presupposti, i caratteri, e le finalità radicalmente differenti - l’addebito della separazione e l’accertamento del danno endofamiliare ben possono coesistere nel medesimo processo.

Nell'ordinanza in esame, si arriva a parlare di “un principio di diritto acquisito nella giurisprudenza di legittimità”, secondo cui “la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva”. Si conferma quindi, in aggiunta, la mancata interdipendenza tra domanda di addebito e danno risarcibile, basata sulla diversità di presupposti dei due istituti, per cui una separazione non addebitabile - o non addebitata, fosse pure per mancata richiesta - non esclude la tutela risarcitoria.

Tuttavia, tanto premesso, l’ordinanza qui commentata precisa che, pur non essendo necessario per il risarcimento l’addebito della separazione, l’infedeltà in sé considerata non è comunque da considerarsi come un autonomo evento di danno. Infatti, affinché possa configurarsi l’ipotesi risarcitoria, è necessario che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale” (v. sul punto Cass. n. 6598 del 2019 e n. 18853 del 2011, quest’ultima già commentata su questo blog).

Insomma, come già stabilito altre volte, l’infedeltà coniugale non è di per sé sufficiente ad autorizzare il coniuge tradito ad avanzare una richiesta risarcitoria, in quanto occorre che assieme a un (ormai inesistente in linea di principio) diritto alla fedeltà coniugale venga leso anche un primario diritto della persona costituzionalmente tutelato.

Con il che, implicitamente, si conferma che nel nostro ordinamento il diritto alla fedeltà coniugale non sussiste.

Nella fattispecie, il coniuge tradito aveva sostenuto di essere caduto in depressione a seguito della scoperta del tradimento della moglie, comprovando la sua patologia e, presumibilmente, la concomitanza della stessa con l’evento dell’irreversibile crisi coniugale. Tuttavia, i giudici di merito avevano stabilito che la depressione era riferibile “al fatto della separazione in sé piuttosto che al tradimento della moglie”, e l’ordinanza in esame ha giudicato incensurabile questo apprezzamento, in quanto sufficientemente motivato.

Il particolare è interessante, perché di fatto pone a carico del marito tradito una sorta di prova diabolica. Infatti, una depressione reattiva, con tutta evidenza, può facilmente essere comprovata in sede periziale come dovuta a eventi stressanti quale quello di una crisi coniugale. Ciò nonostante, distinguere se l’evento scatenante della patologia sia stato il tradimento subito piuttosto che la separazione in sé richiede una valutazione psicologica che probabilmente sarà partita dalla anamnesi del caso, ma non si capisce come abbia potuto arrivare a conclusioni vincolanti per i giudici di merito. In altri termini, nella specie sembra essere stata postulata dai giudici di merito una sorta di prova di resistenza psicologica, per cui se il coniuge fosse stato semplicemente lasciato dalla moglie ma non tradito (e forse anche viceversa), allora avrebbe verosimilmente evitato di cadere in depressione. Affermazione che pare difficilmente comprovabile in una perizia psicologica, e forse proprio per questo le tante concause possibili dei danni alla salute psichica derivanti dalla infelicità di coppia finiscono assai facilmente per rimanere, di fatto, a carico di chi le subisce.




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