Un muro che continua a sgretolarsi piano piano, ma che difficilmente potrà cadere del tutto. Come da noi osservato più volte, infatti, l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ. è uno degli istituti più critici dell'attuale diritto di famiglia in materia di separazioni, per gli abusi ai quali dà sistematicamente luogo.
La giurisprudenza da tempo ha precisato che l'assegnazione della casa familiare è giustificata esclusivamente dai fini di tutela dei figli minori. Quindi, in mancanza di un accordo tra coniugi omologato dal tribunale, non può essere adottata d'ufficio nel solo interesse del coniuge più debole economicamente. La ratio dell'assegnazione è infatti quella di consentire ai figli non autosufficienti, indipendentemente dalla proprietà del bene, di non essere costretti a abbandonare la residenza dove sono nati e cresciuti, in modo da ridurre il disagio provocato su di essi della separazione dei genitori.
Si tratta di una giustificazione che regge sempre meno all'impatto con la realtà, e giustamente il DDL 735 ora in discussione al Senato sta puntando a riformare l'istituto, onde evitare che l'assegnazione possa continuare a venire disposta senza alcun riguardo per i diritti di proprietà sull'immobile, prevedendo quanto meno un indennizzo a favore del coniuge che si trovi costretto ad abbandonare la casa di sua proprietà.
I criteri con cui l’assegnazione attualmente viene disposta sono infatti diventati la giustificazione più comune delle separazioni cosiddette "espulsive". Quelle, cioè, in cui la moglie, che a causa della età relativamente tenera dei figli sa di poter contare sulla assegnazione stessa in via pressoché automatica, se ne approfitta per espellere l'altro coniuge dall'abitazione familiare, nel momento in cui la sua presenza diventa sgradita, anche in assenza di qualsivoglia profilo di colpa a carico di quest’ultimo.
Nella prassi queste situazioni si verificano spesso, e sono all'origine di buona parte dei drammi dei padri separati. Molti di essi, infatti, si trovano costretti a abbandonare in tempi brevi e del tutto incolpevolmente quella che, a tutti gli effetti, rimane la loro unica casa. Quella cioè sulla quale avevano investito tutte le proprie risorse economiche e esistenziali, nel quadro di un progetto di vita familiare che vedono andare in frantumi all'improvviso. Spesso, nonostante l’espulsione, questi padri separati devono pure continuare a pagare le rate del mutuo o i canoni di locazione, nel caso che in precedenza la moglie non avesse mai contribuito a queste spese, pur essendo eventualmente contitolare del bene.
Sono situazioni che già di per sé creano a danno di coloro che vi si trovano onerati una sensazione di oggettiva ingiustizia davvero lacerante, che rende ancor più aspri i conflitti della crisi familiare. Inoltre, ai predetti costi si aggiungono inesorabilmente quelli dei contributi di mantenimento per i figli e la moglie, così come, ovviamente, le spese per trovare una nuova sistemazione abitativa per sé stessi. In pratica, dove prima si doveva mantenere una casa, all’improvviso se ne devono mantenere due, una per sé e l’altra per moglie e figli. Il tutto senza che per i padri separati che vanno incontro a queste situazioni siano previste facilitazioni o sussidi, né tanto meno aumenti nello stipendio.
Il risultato è quello per cui, in maniera che non sfugge più a alcuna rilevazione statistica né sociologica, ma continua a venire quasi ignorata dai media, il nostro Paese si è riempito di legioni di nuovi poveri, sempre e comunque pregiudicati dalla separazione dal coniuge nelle loro prospettive di vita, e a volte letteralmente buttati sul lastrico, al punto di trovarsi da un giorno all’altro costretti a dormire in automobile o per strada.
Tra l’altro, l’istituto della assegnazione della casa familiare è diventato occasione di abusi anche nel contesto delle cosiddette separazioni “di comodo”, da parte di coniugi esposti economicamente che talvolta si separano fittiziamente all’unico fine di mettere il bene al riparo dei creditori. Infatti, l’assegnazione è un provvedimento trascrivibile e opponibile a terzi, che rende la casa familiare praticamente inaggredibile con il pignoramento finché i figli non diventano economicamente indipendenti.
La ratio del provvedimento di assegnazione, come si è detto, è quello di garantire la stabilità abitativa ai minori. Un criterio che tuttavia sembra non avere praticamente più giustificazioni nemmeno scientifiche. È infatti ormai assodato, al di là delle interpretazioni interessate e strumentali, che i figli minori hanno molto più bisogno della stabilità affettiva che non di quella abitativa.
Ma senza scendere nel dettaglio degli studi di neuropsichiatria e psicologia infantile, il fatto che ormai la stabilità abitativa sia poco più che un pretesto, lo dimostra il fatto che, da sempre, se i coniugi in via di separazione sono d'accordo sul trasferire la residenza dei figli, il giudice nella stragrande maggioranza dei casi non si oppone, ignorando completamente il preteso interesse del minore a rimanere nella stessa abitazione dove è nato.
Questo di per sé denuncia come – in un regime dove la separazione può essere chiesta senza dover addurre motivazioni oggettive – l'istituto della assegnazione sia divenuto nulla di più che un'arma impropria messa in mano alle madri, mentre gli abusi ai quali dà luogo sono incalcolabili.
Nella sentenza di Cassazione n. 7939 del 15 gennaio 2019 c'è un'interessante applicazione del principio, per cui l'assegnazione della casa familiare non può essere tutelata come un accordo autonomo tra i coniugi in vista del divorzio. Infatti, come si diceva all’inizio, la giurisprudenza ha precisato che in assenza di figli l’assegnazione non può essere disposta, a meno che essa non rientri nelle intese tra le parti - sottoposte al vaglio del giudice - che in questo modo puntano a garantire la solidarietà coniugale fino all'eventuale divorzio, o anche dopo.
Nella fattispecie, due coniugi senza prole si erano infatti accordati per una assegnazione a tempo, che sarebbe dovuta durare fino alla vendita della casa, dopo di che sarebbe stata revocata con contestuale aumento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie. Dopo l'effettiva vendita dell'immobile la coniuge assegnataria si era opposta alla revoca, sostenendo che l’accordo fosse ancora in vigore, ma dopo aver perso sia in Tribunale che in Corte d'Appello, si è vista confermare il rigetto del ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte infatti ha deciso che, qualora sia oggetto di un autonomo d'accordo tra i coniugi separati, l’assegnazione debba essere comunque revocata, qualora non trovi più i propri presupposti nell'esigenza di tutela del coniuge più debole, che nella fattispecie – non essendovi figli – era stata disposta su intesa tra le parti e non avrebbe potuto essere diversamente.
Comments