top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Riconciliazione tra coniugi: per impedire il divorzio basta il ripristino della coabitazione.

La riconciliazione dei coniugi separati, che impedisce la pronuncia di divorzio, è presupponibile sulla base della sola circostanza del ripristino della coabitazione, anche quando si è in presenza di numerosi indicatori contrari riguardo alla ripresa della vita affettiva coniugale.

Questo è il parere di una recente decisione della Corte di Cassazione, resa nella ordinanza n. 11636 del 2020 (credits to Altalex per il testo), che è interessante in quanto consente di riflettere su che cosa, nel nostro ordinamento, debba intendersi per separazione coniugale e di conseguenza per divorzio. Nel caso di specie, infatti, era stato accertato che dopo la pronuncia della separazione la moglie era tornata a vivere col marito nella casa familiare, e questa situazione si era protratta per anni, sia pure in esplicita assenza di affectio coniugalis, al solo fine di venire incontro alle esigenze dei figli e nel contempo, almeno secondo la prospettazione della donna, di poter sperare che il marito si ravvedesse e desse seguito a imprecisate promesse.

Il marito, dal canto suo, dopo avere avuto una figlia naturale da un’altra donna si era finalmente deciso a chiedere il divorzio, ma a quel punto si è visto respingere la domanda sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello di Milano, in base alla eccezione della moglie sulla ripristinata coabitazione. L'uomo ha così fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che non si poteva parlare di riconciliazione, bensì di un semplice accordo sul tornare a vivere sotto lo stesso tetto, da “separati in casa”, al quale la donna si era adattata per il bene della prole. Secondo il marito, sarebbe infatti stato indiscutibile che i coniugi non avevano ripristinato la vita coniugale, anche perché la moglie aveva continuato a percepire l’assegno di mantenimento concordato in sede di separazione, i due avevano continuato a dormire in letti separati, e in precedenza - nonostante la coabitazione - avevano pure presentato una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione. Tutto questo, secondo il marito, sarebbe dovuto bastare e avanzare quanto alla prova della mancata riconciliazione, e quindi alla procedibilità del divorzio. Tra l'altro, risultava gli atti che il difensore della moglie qualche tempo prima aveva pure scritto al marito, per invitarlo a un ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio. A parte questo, la circostanza più eclatante, quanto al mancato ripristino dei doveri matrimoniali, era il fatto che la moglie sarebbe stata ben consapevole che il marito intrattenesse una relazione stabile e conclamata con un’altra donna, anche se soltanto la nascita della nuova figlia naturale aveva fatto cessare nuovamente la coabitazione, con i conseguenti dissapori tra i due riguardo all’opportunità del divorzio.

Davanti alla Corte di Cassazione, tuttavia, questi argomenti del marito a favore della mancata riconciliazione, per quanto apparentemente solidi, sono risultati inutili. Quest'ultima ha infatti osservato che i giudici di merito, in realtà, non avevano nemmeno deciso sul punto dell’intervenuta riconciliazione. Al contrario, la sentenza di appello aveva semplicemente osservato che il ricorrente non aveva saputo dimostrare l'infondatezza dell'eccezione in tale senso proveniente dalla moglie. La differenza è sostanziale: la Cassazione ha infatti ribadito che la riconciliazione tra i coniugi, quale eccezione impeditiva dello scioglimento del matrimonio, deve essere proposta su istanza di parte e non è rilevabile d'ufficio, non investendo profili di ordine pubblico. Se la parte convenuta per il divorzio la eccepisce, e fornisce al riguardo un elemento di prova importante quale il ripristino della coabitazione, il ricorrente deve fornire prove contrarie che nella specie non sarebbero state articolate entro i termini della “terza memoria” ex art. 183, comma VI, c.p.c..

A parte questo aspetto processuale, nell’ordinanza in esame la Suprema Corte ha dichiarato che anche l’intervenuto ripristino della coabitazione può essere insufficiente a provare la riconciliazione. Ciò nonostante, a maggior ragione, sono state considerate non decisive le circostanze dedotte dal marito che voleva il divorzio, quali il fatto di dormire in letti separati, nonché la consolidata relazione extra coniugale, o il fatto stesso di avere ricevuto proposte relative alle condizioni di divorzio da parte del coniuge che poi avrebbe eccepito la riconciliazione. A detta della Suprema Corte, infatti, si tratta di circostanze tutto sommato soggettive e insindacabili, che - pur presentandosi come poco compatibili con i doveri che dovrebbero derivare dal matrimonio - non consentono di superare l’eccezione per la quale due coniugi che tornano a vivere sotto lo stesso tetto, dopo la pronuncia della separazione, devono presumersi riconciliati.

Questa decisione, dunque, ci consente di fare brevemente il punto su quello che, nonostante la maggior parte delle persone comuni la pensi diversamente, deve considerarsi giuridicamente essenziale per la persistenza di un matrimonio. Il fatto del ripristino della coabitazione è sempre un fattore molto importante, in assenza di altri indicatori tipici del ripristino dell'affectio coniugalis. Al contrario, la dichiarata mancanza di relazioni sessuali tra coniugi e addirittura l'acquiescenza rispetto a una consolidata relazione extraconiugale di uno dei due, sono fattori di per sé irrilevanti, che non consentono di degradare la riconciliazione a un semplice accordo di coabitazione non more uxorio.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha suggerito che la coabitazione sia l’unico elemento davvero decisivo, anche se non de iure, per considerare intervenuta la riconciliazione e ripresa la vita familiare. Gli altri fattori infatti dipendono da scelte di vita ormai considerate insindacabili e non incompatibili con lo stato coniugale, pur rappresentando la conclamata violazione di doveri che deriverebbero dal matrimonio.

Può essere che la decisione in esame sia dipesa anche dalla consapevolezza di come, paradossalmente, al giorno d’oggi molte separazioni coniugali avvengano in mancanza di una effettiva cessazione di affectio coniugalis, soltanto per potere lucrare vantaggi fiscali, specialmente quelli derivanti dal risiedere in abitazioni diverse. Questo fenomeno, nonostante tutti i tentativi di farlo passare come una sorta di frode nei confronti dello Stato, non è ancora stato censurato in maniera netta dalla giurisprudenza, in quanto in definitiva - come è stato affermato in altre sentenze - se può esistere una simulazione di matrimonio non è altrettanto configurabile in diritto una simulazione di separazione. In altri termini, quello che conta di fronte alla legge è la volontà comune dei due coniugi di apparire come marito e moglie, o viceversa di considerarsi separati se possono provare di risiedere in due abitazioni distinte. il fatto che, in molti casi di separazione di comodo, la vita affettiva coniugale continui nonostante la scissione abitativa non è decisivo per la riconciliazione, se gli sposi sono concordi a non volere apparire riconciliati. Ciò in quanto - ancora una volta - i loro comportamenti affettivi ormai sono da considerarsi poco meno che insindacabili. Tuttavia, quando al contrario gli sposi non sono d'accordo sulla riconciliazione, l'ordinanza in esame dimostra che il ripristino della residenza comune rimane di gran lunga il fattore più importante rispetto agli altri indicatori. Come a dire che quello che maggiormente interessa allo Stato, riguardo alla condizione di vita di una famiglia, è la situazione abitativa. Un poco perché è questa è comprovabile con relativa oggettività, e se vogliamo è anche quella più sensibile dal punto di vista delle esigenze dei figli.



bottom of page