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Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Non sanzionabile ex art. 614 bis c.p.c. un padre che si rifiuta di visitare il figlio minore.

Interessante decisione della Corte di Cassazione in materia di diritto di visita dei figli. Con la ordinanza 6 marzo 2020 n. 6471 (credits to Altalex per il testo in calce), la Suprema Corte ha infatti deciso un caso nel quale - in modo piuttosto singolare, in quanto esatto contrario di quanto avviene di solito - il genitore collocatario del figlio minore, dolendosi del fatto che il padre naturale si rifiutasse di vederlo, aveva chiesto la punizione dello stesso ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., relativo alle cosiddette misure di coercizione indiretta. Le corti di merito avevano accolto questa richiesta e stabilito che il padre dovesse versare alla madre, ai sensi della predetta norma, 100 euro di risarcimento per ogni inadempimento all’obbligo di vedere e frequentare il figlio secondo le condizioni stabilite dal tribunale. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del genitore “renitente”, esponendo nello stesso tempo alcune interessanti considerazioni sul tema della bigenitorialità.

La Cassazione ha dunque ritenuto che non sia sempre possibile rendere coercibili in via indiretta, con le modalità dell' articolo 614 bis c.p.c., condotte infungibili come quelle che riguardano la frequentazione dei figli, in quanto si tratta di un diritto-dovere del genitore che è sì sanzionabile in quanto non esercitato, ma solamente laddove si verifichi che ciò sia conforme al supremo (ma decisamente inafferrabile, aggiungiamo noi) “principio dell’interesse preminente del minore”. Ora, secondo la motivazione dell’ordinanza in esame, in linea generale la posizione del genitore non collocatario - cioè il padre, in quella di specie e nella stragrande maggioranza dei casi - è senz’altro rilevante dal lato attivo, in quanto portatrice del diritto di visita del figlio minore, ed è altresì tutelata rispetto alle condotte pregiudizievoli dell'altro genitore, che come è noto possono essere sanzionate anche ai sensi dell'articolo 709 ter c.p.c. Tuttavia, quando viene in considerazione non il versante del “diritto” ma quello del “dovere” di frequentazione del figlio, allora non si può più parlare di coercibilità indiretta, in quanto una visita obbligata e non spontanea non potrebbe in alcun modo essere automaticamente considerata nell'interesse del minore.

Giustamente, la Suprema Corte ha ritenuto che la soluzione contraria del problema “finirebbe per essere una specie di monetizzazione preventiva dell'atteggiamento irresponsabile del genitore”. Dunque, il comportamento di un padre che si rifiuta di vedere il figlio piccolo può venire in considerazione, come è ovvio, a fronte una richiesta di modifica delle condizioni di affidamento, ma non può essere sanzionato preventivamente.

Nel caso in esame, il genitore collocatario aveva ottenuto dai giudici di merito il provvedimento coercitivo sostenendo che, in buona sostanza, esso avrebbe avuto la finalità di rendere il genitore trascurante consapevole della ingiustizia del suo atteggiamento. Sia il tribunale che la corte d'appello competenti avevano accolto questa tesi, stabilendo la sopra citata sanzione dei 100 euro di risarcimento alla madre a ogni inadempimento. La Cassazione però ha ritenuto aberranti queste decisioni, rendendo di fatto incoercibile l’obbligo di visita, al contrario del correlativo diritto. Il padre dal canto suo aveva dedotto che si rifiutava di frequentare il proprio figlio non per puro disinteresse, bensì per un periodo di temporaneo stato d'ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale, e quindi a maggior ragione si è ritenuto che simili situazioni debbano essere affrontate non “meccanicamente”, bensì a seguito di una valutazione complessiva che prenda in considerazione il vero interesse del minore nel caso concreto. La Suprema Corte ha inoltre sostenuto che, in un caso come quello di specie, il giudice non sarebbe stato legittimato neanche a emettere un provvedimento ai sensi del 709 ter c.p.c., in quanto tale norma “ha il diverso significato di prevedere delle ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori”. Non è invece possibile utilizzare lo strumento processuale in questione come forma di coercizione preventiva del comportamento sia pure doveroso che in astratto dovrebbe evitare il verificarsi del danno. Secondo la Suprema Corte, il giudice dell’affidamento potrebbe prendere in considerazione l’art. 709 ter c.p.c. riguardo a comportamenti ancora non verificatisi solamente esercitando il potere di ammonimento, che è stato ritenuto applicabile anche con finalità di prevenzione. Nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha altresì sostenuto che qualora sussista un comportamento come quello in esame, di fatto non coercibile ma comunque senz’altro possibile fonte di danni psicofisici per lo sviluppo della personalità del figlio, non solo possono essere modificati i provvedimenti in vigore sull'affidamento della prole, ma anche essere emessi provvedimenti sulla potestà genitoriale, fino all’eventuale decadenza dalla stessa. Il principio da tenere presente infatti è che “la non coercibilità del diritto di visita non vale a escludere che al suo mancato esercizio non conseguano effetti”. L’impianto della decisione appare nel complesso condivisibile, e la materia è stata anche affrontata con una relativa ampiezza. Rimane il fatto che l'articolo 614-bis c.p.c. è comunque utile ed è applicabile, come confermato da diverse decisioni di merito, anche in materia di diritto di visita (che poi per tanti motivi sarebbe meglio nominare diversamente, ad esempio diritto di frequentazione). Occorre tuttavia che il caso sia opposto, e cioè che non si tratti di sanzionare indirettamente il mancato esercizio di questo diritto-dovere, quali che ne siano le ragioni, bensì al contrario di favorire la rimozione degli ostacoli che venissero posti illegittimamente dal genitore collocatario rispetto all’esercizio del diritto-dovere stesso. In questi casi, infatti, a venire sanzionato è un comportamento che già è stato considerato preventivamente nell’interesse del minore, e quindi la situazione è ben diversa.



1 Comment


Allison Howarts
Allison Howarts
Feb 04, 2023

Ciao, Dopo essere stata in relazione con Anderson per anni, ha rotto con me, ho fatto tutto il possibile per riportarlo indietro ma è stato tutto inutile, lo volevo così tanto per l'amore che ho per lui, L'ho pregato per tutto, gli ho fatto delle promesse ma lui ha rifiutato. Ho spiegato il mio problema alla mia amica e lei mi ha suggerito di contattare piuttosto un incantatore che potesse aiutarmi a lanciare un incantesimo per riportarlo indietro, ma io sono il tipo che non ha mai creduto nell'incantesimo, non avevo altra scelta che provarlo, io ha inviato l'incantatore e mi ha detto che non c'erano problemi che tutto sarebbe andato bene prima di tre giorni, che il mio e…

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