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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Divorzio: rilevanti le pattuizioni "compensative" tra coniugi per escludere il diritto all'assegno.

Per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, vengono a essere rilevanti anche le attribuzioni patrimoniali che i coniugi si sono fatti reciprocamente in occasione della separazione, se finalizzate a compensare spontaneamente la differenza di condizioni economiche tra di loro.

Il principio è stato evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 32398 del 19 settembre 2019 (credits to Quotidiano del Diritto per il testo), che ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la quale aveva riconosciuto l’assegno di divorzio basandosi principalmente sul criterio ormai superato del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La Suprema Corte in questa occasione ha ribadito che l’eventuale squilibrio economico, reddituale o patrimoniale che si determina tra i coniugi, con la cessazione del matrimonio, non è di per sé determinante rispetto al riconoscimento dell’assegno divorzile. Non lo è in primo luogo quando lo squilibrio tra le parti preesisteva al matrimonio, e non ci sono ragioni di compensare l’apporto dato dal coniuge più debole alla vita familiare, ma anche quando - per accordo tra i coniugi stessi - vi sia stata una definizione dei reciproci rapporti patrimoniali che abbia spontaneamente soddisfatto le esigenze sottintese all’assegno.

Secondo la sentenza in esame, “la comparazione tra le situazioni economico-patrimoniali e reddituali delle parti non costituisce [più], come nel pregresso orientamento fondato sul parametro del tenore di vita, il fattore primario dell’attribuzione dell’assegno di divorzio”. Il contributo post-divorzile infatti può venire escluso in ragione di “altri indicatori quali la durata del matrimonio, l’età delle parti e le ragioni del divorzio”, come prevede l’art. 5 della legge 898/1970, ma anche, in particolare, “quando la concreta conduzione della vita familiare conduce a ritenere che lo squilibrio economico e reddituale… non sia stato determinato o favorito dalle scelte comuni cui è stata improntata la vita familiare”.

In altri termini, la differenza di reddito e di condizioni patrimoniali dei coniugi non giustifica la corresponsione dell’assegno, se deriva da condizioni già preesistenti ovvero da scelte individuali, e non dalla decisione di uno dei due di rinunciare alla possibilità di una carriera autonoma per dedicarsi alla famiglia. Infatti, continua la sentenza in esame, se vi è una “condizione di preminenza economica-patrimoniale di partenza rimasta immutata, è necessario verificare se vi sia stato da parte dell’ex coniuge richiedente un sacrificio delle proprie aspettative professionali lavorative”. Solo in questa ipotesi, che è da accertare, l’assegno di divorzio può operare in funzione compensativa.

Inoltre, si può escludere il diritto all’assegno se “in sede separativa, vi sia stata una definizione dei rapporti economico-patrimoniali che abbia anche tenuto conto degli effetti pregiudizievoli della cessazione del rapporto sulla sfera economico patrimoniale di quello degli ex coniugi che abbia svolto un ruolo preminente nella conduzione della vita familliare”. Ciò in quanto in questi casi “la funzione perequativa e compensativa dell’assegno [è] stata preventivamente soddisfatta dalle attribuzioni eseguite da uno dei coniugi nei confronti dell’altro prima dello scioglimento del vincolo”.

Il principio era già stato affermato nella sentenza di Cassazione numero 21926 del 2019. La Suprema Corte è arrivata nuovamente a questa conclusione, che di per sé è innovativa, come logica conseguenza dell’abbandono del criterio del “tenore di vita”, e ha finalmente valorizzato le spontanee pattuizioni tra i coniugi al momento della separazione, laddove queste abbiano avuto la funzione di stabilire una compensazione economica o patrimoniale per il contributo dato da uno dei coniugi alla vita familiare.

In precedenza, nel quadro del generale divieto degli accordi patrimoniali in vista del divorzio, le corresponsioni avvenute tra i coniugi in vista della separazione o del divorzio tendevano a essere considerate indifferenti, in quanto si attribuiva all’assegno divorzile una funzione pubblicistica di carattere assistenziale che risultava insensibile alle concrete vicende intercorse dalle parti. Ora, invece, la nuova concezione della funzione sia compensativa che assistenziale dell’assegno porta a ritenere rilevanti sia queste attribuzioni pattizie, sia il comportamento tenuto dal coniuge asseritamente più debole in occasione della separazione.

Nel caso di specie esaminato in questa sentenza, infatti, risultava che il richiedente l’assegno di divorzio avesse lasciato un posto di lavoro relativamente redditizio, e in seguito avesse rifiutato di acquisire un altro impiego, probabilmente nell’aspettativa dei futuri contributi del coniuge più facoltoso. La circostanza, provata in causa, è stata ritenuta rilevante e ostativa, dal momento che ha consentito di escludere non le esigenze assistenziali, bensì l’applicabilità della funzione compensativa dell’assegno.

Diventa pertanto più difficile, per coloro che in precedenza confidavano sul pregresso matrimonio come rendita di posizione, pure in assenza di propri specifici contributi alla vita familiare, assestarsi nell’attesa della solidarietà post-matrimoniale, rifiutando eventuali occasioni di rendersi di nuovo autonomi sul piano reddituale.




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