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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Divorzio e dichiarazioni dei redditi: inattendibilità anche senza indagini patrimoniali.

La prima Sezione della Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 9535 del 4 aprile 2019 (credits to altalex.com), il principio del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento nella separazione o nel divorzio.

Come è noto, la legge attribuisce al giudice il potere anche d'ufficio di disporre delle indagini di polizia tributaria, in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate da una o entrambi le parti dei procedimenti suddetti. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, non esiste "un rapporto di correlazione necessaria" tra il potere di valutazione delle prove disponibili spettante al giudice e "l'esercizio del potere discrezionale di svolgere, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria". Vale a dire che il giudice può considerare come inattendibili le dichiarazioni reddituali prodotte in atti anche senza aver disposto indagini tributarie al riguardo.

Si può ritenere che, stante il generale obbligo di motivazione, il giudice abbia l'obbligo di esprimere le ragioni che lo portano a discostarsi dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi. Questo la sentenza qui commentata non lo precisa, ma si spera che, specie a fronte delle eventuali contestazioni di parte al riguardo, il giudice non possa effettuare ex officio una sorta di accertamento tributario che si discosti da quanto dichiarato dalla parte all'Agenzia delle Entrate senza spiegare le ragioni. La stessa polizia tributaria avrebbe, come autorità amministrativa, il dovere di motivare le risultanze dei propri accertamenti sulla base di fatti oggettivi, precisi e concordanti. Quindi, a maggior ragione il giudice non può attribuire alla parte un reddito diverso da quello dichiarato sulla base di un apprezzamento apodittico, né tanto meno sulla base di personali impressioni o anche del contegno della parte in giudizio. Anche il tenore di vita che dovesse risultare presupponibile secondo le risultanze degli atti, le dichiarazioni delle parti e le prove emerse in giudizio, a nostro avviso non dovrebbe consentire una precisa e esplicita riqualificazione del reddito della parte, laddove non siano applicati parametri economici oggettivi e verificabili.

In altri termini, la decisione di merito che stabilisca a carico della parte onerata un assegno di mantenimento notevolmente sproporzionato rispetto alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi non può non essere motivata, né può basarsi su semplici impressioni del giudice. Resta tuttavia il fatto che, secondo la sentenza in esame, anche in questa materia "la valutazione delle prove è rimessa, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudicante e non può ritenersi in alcun modo condizionata dalla scelta, parimenti discrezionale, di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali tramite polizia tributaria al fine di procedere al doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione".



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