Quando si tratta di responsabilità per malpractice sanitaria, gli accertamenti effettuati in sede penale non sono vincolanti per il giudice del procedimento civile. Quest’ultimo infatti deve decidere in modo autonomo sia riguardo alla sussistenza dei fatti illeciti, sia sul nesso di causalità con l’evento dannoso, sia, infine, sull'ammontare dei danni arrecati al paziente.
Sono queste le conclusioni della sentenza di Cassazione n. 22520 del 10 settembre scorso, che ha avuto occasione di motivare in maniera convincente le ragioni dell’affermata autonomia dell’accertamento del giudice civile rispetto a quello compiuto in sede penale.
La differenza tra i due criteri di giudizio è sostanziale, e può valere non soltanto per la responsabilità medico-sanitaria, ma anche in tutti i casi di accertamento di danno da reato. Nel caso di specie, si trattava di un paziente deceduto per la diagnosi errata di un pronto soccorso, che aveva rimandato a casa chi si era presentato con gravi problemi respiratori, senza effettuare gli esami che avrebbero assai probabilmente accertato la presenza della cardiopatia che, non essendo stata tempestivamente affrontata, poco tempo dopo ha condotto alla morte il paziente stesso. Nel procedimento penale il medico responsabile del pronto soccorso era stato assolto, perché la sua condotta omissiva, benché accertata, non era stata giudicata come ricollegabile “al di là di ogni ragionevole dubbio” all'evento della morte del paziente. Nonostante l'assoluzione, tuttavia, il procedimento era continuato per il risarcimento dei danni civili, e in questa sede il medico era stato invece condannato, sul presupposto che avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti ulteriori che avrebbero con ogni probabilità portato a una diagnosi differente, che lo avrebbe indotto a agire in maniera tale da evitare l'esito infausto.
La Cassazione, nella sentenza qui commentata, ha giudicato sull'appello proposto dal medico, che si era per l'appunto lamentato del fatto che i giudici civili di merito non avevano tenuto conto dell'esito assolutorio del giudizio penale. Pertanto, nel confermare la condanna al risarcimento, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'iter probatorio del processo penale è da tenersi distinto da quello civile, e questo può a buon diritto comportare esiti processuali diversi se non opposti, a maggior ragione in materia di responsabilità sanitaria. In questo campo è infatti particolarmente differente - tra il giudizio penale e quello civile - il criterio di giudizio sull'operato del medico, sia riguardo al grado della colpa, sia nella valutazione prognostica del nesso di causalità.
La sentenza in esame ha iniziato con l'affermare che “il giudizio che si svolge dinnanzi al giudice civile cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene”, e questa autonomia comporta che pure i fatti costitutivi del giudizio possano essere diversi nei due procedimenti. Ma anche quando tali fatti sono coincidenti, gli stessi sono sottoposti a un diverso “canone probatorio” nel rito civile rispetto a quello penale. La Suprema Corte ha infatti spiegato che, in primo luogo, nel giudizio sul risarcimento dei danni il sanitario è tenuto a un onere di allegazione e di prova più severo di quello richiesto all'imputato del giudizio penale, in cui il giudice deve valutare i fatti addotti dalla pubblica accusa con maggior rigore. Inoltre, nell'illecito civile, l'elemento soggettivo (dolo o colpa) è da valutarsi in maniera diversa rispetto al giudizio penale, che ha diverse finalità.
La sentenza in esame ha individuato il punto centrale della questione nel fatto che il giudice penale, nel seguire il suo ragionamento, deve per l'appunto accertare la colpa dell’imputato e il nesso causale con l’elemento oggettivo del reato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, al fine di erogare la condanna senza contravvenire alla garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Il giudizio civile, invece, deve accertare la colpa dell'agente e il nesso di causalità con l’evento dannoso per finalità completamente diverse, seguendo la diversa regola del “più probabile che non”. Da questo ne consegue che, in casi come quello di specie, l'oggetto del giudizio penale deve essere particolarmente tenuto distinto da quello civile, anche se apparentemente si tratta degli stessi fatti e delle stesse dinamiche comportamentali.
In sede civile, a differenza di quella penale, è infatti sufficiente un minor grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, sia sul piano oggettivo (fatto e nesso causale) che soggettivo (dolo o colpa). Ciò comporta che il giudice civile non deve ritenersi vincolato dagli accertamenti del giudice penale, e può agire liberamente nella ricostruzione del fatto e delle circostanze, così come sulla valutazione del rapporto di consequenzialità tra la condotta del medico e l'evento dannoso. In altri termini, ciò che risulta insufficiente per una condanna penale, può invece essere addirittura ridondante per una condanna civile, dal momento che il diverso criterio nella valutazione delle prove porta facilmente a conclusioni differenti.
Come si è detto, nel giudizio penale prevale l’esigenza garantista di accertare la colpa e il nesso di causalità al di là di ogni ragionevole dubbio. Al contrario, i giudici civili devono dapprima accertare se il comportamento del medico si possa ritenere illecito secondo un giudizio di colpa meno rigorosamente parametrato, e poi devono effettuare un giudizio prognostico riguardo al nesso di causalità con l’evento dannoso. Dunque, se in sede penale è mancata la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” che il comportamento colposo del medico abbia causato la morte del paziente, non per questo si deve ritenere non raggiunta la prova che, secondo il giudizio prognostico che la giurisprudenza civile ha individuato in questi casi, vi fosse una probabilità di oltre il 50% che agendo con maggiore diligenza l'evento si sarebbe potuto evitare.
La Cassazione ha così precisato che, nella autonomia reciproca dei due giudizi, non è per nulla anomalo e quindi non deve necessariamente essere motivo di riforma della sentenza il fatto che un medico possa essere assolto in sede penale e invece condannato in sede civile. Si tratta di una contraddizione solo apparente che, tra l'altro, si verifica anche in altre circostanze al di fuori del campo della colpa medica. E’ di questi giorni infatti una sentenza della Corte d’Appello di Bologna secondo la quale, in un caso di presunta violenza carnale, il fatto che gli imputati fossero stati assolti perché non era stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi del reato, non ha impedito agli stessi di venire comunque condannati a risarcire la vittima, perché le loro condotte pur non integrando gli estremi del reato sono state comunque ritenute illecite sul piano civile e causa di un danno ingiusto.
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