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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Cassazione, nel divorzio congiunto vanno recepite tutte le condizioni pattuite dalle parti.

Il giudice del divorzio congiunto è tenuto a riportare nel suo provvedimento tutte le condizioni indicate dai coniugi. Lo ha stabilito la Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 22267 del 15 ottobre 2020 (credits to Norme e Tributi Plus per il testo), che è così ritornata sul delicato tema della disponibilità, da parte dei coniugi, delle condizioni con le quali intendono regolare la loro vita post-matrimoniale.

Come è noto, nel nostro ordinamento non è riconosciuta alle parti di un divorzio la piena libertà di decidere, benché di comune accordo, le condizioni dei futuri reciproci rapporti patrimoniali e i criteri di suddivisione dell'onere di mantenere i figli. Infatti, i giudici – con un potere consolidato in giurisprudenza – esercitano un controllo sulle suddette condizioni pattizie, con la facoltà di rigettarle qualora le stesse siano giudicate pregiudizievoli per i diritti indisponibili delle parti, o soprattutto per i diritti della prole, o anche, come avviene in generale per i contratti, qualora esse siano contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Nonostante questo, nell'ordinanza in esame la Cassazione ha precisato che, fuori da queste ipotesi, il giudice ha il dovere di recepire tutte le condizioni concordate dai coniugi, senza ometterne alcuna. Nella specie, si trattava di un divorzio congiunto rispetto al quale il tribunale, in primo grado, aveva omesso di riportare nel provvedimento le condizioni concordate dalle parti, che peraltro erano le stesse già pattuite in sede di separazione. A seguito dell'impugnazione della moglie, la Corte d'Appello aveva accolto l'eccezione di omessa pronuncia, ma non integralmente, in quanto aveva nuovamente omesso di riportare il riconoscimento di un assegno di mantenimento (500 euro mensili) per la moglie, che secondo gli accordi sarebbe stato applicabile dopo l'estinzione del mutuo gravante sulla casa familiare di proprietà comune dei coniugi.

Pertanto, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, stabilendo la nullità della stessa per omessa motivazione sul punto dell'assegno di mantenimento post-mutuo. Ciò presumibilmente ai sensi dell'art. 156 c.p.c., che entra in gioco – dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. sui motivi del ricorso per Cassazione – qualora la sentenza sia totalmente carente di motivazione su un punto decisivo, ovvero nel caso che la stessa sia meramente apparente.

È interessante notare che il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 99 c.p.c. (principio della domanda) e dell'art. 4 comma 16 della legge del divorzio (controllo della rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli) è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento dell'altro motivo. Si può dunque pensare che per i tribunali, quando desiderano distaccarsi dalle condizioni pattuite dai coniugi, sia fondamentale la motivazione, e che in fattispecie come quella in esame, se fosse esistita una motivazione purchessia, sarebbe stato più difficile per la parte ricorrente provare la violazione delle norme di diritto. Ancora oggi infatti capita, da parte dei giudici di merito, che le condizioni espressamente pattuite dai coniugi in sede di divorzio congiunto, o di separazione consensuale, non di meno vengano rigettate o emendate sulla base di motivazioni del tutto discutibili.

Il caso più frequente è quello del mantenimento diretto integrale, dove non vengono stabiliti contributi in misura fissa a favore del coniuge – o genitore – collocatario dei figli, bensì soltanto, eventualmente, il rimborso della metà delle spese straordinarie anticipate. Si tratta di un pregiudizio ideologico dei più odiosi e anacronistici, in quanto si basa sul presupposto che, in primo luogo, il coniuge che rimane a vivere coi figli – nella pratica quasi sempre la madre – sia sempre e comunque quello economicamente più debole, e che nello stesso tempo non sia pienamente in grado di difendere l'interesse dei suoi figli nelle trattative con l'altro genitore. Lo stesso vale per altre soluzioni che a volte vengono proposte dalle parti – ad esempio, il cosiddetto modello "del nido", in cui i genitori si alternano nell'unica residenza familiare – che dipendono dai profondi cambiamenti nel modo di vivere contemporaneo, che

tuttavia i giudici non riescono a accogliere, anche quando sono gli interessati a proporlo.

Per fortuna, nella prassi si può notare che da qualche tempo, se la domanda congiunta viene proposta con gli opportuni accorgimenti, i collegi dei tribunali sembrano più disponibili a accogliere anche questo tipo di accordi, recependoli in sentenza o omologando le separazioni consensuali.


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