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Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Cassazione: il figlio divenuto maggiorenne perde assegno di mantenimento, salvo sua prova contraria.

Proprio alla vigilia dell'ultimo Ferragosto, la Corte di Cassazione ha depositato l’ordinanza n. 17183 del 2020 (credits to Altalex per il testo), che grazie alle sue ampie motivazioni ha posto le basi per il mutamento di un orientamento tra i più sensibili del nostro diritto di famiglia. Il tema, che potrebbe comportare importanti risvolti anche dal punto di vista sociologico, è quello molto ricorrente dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. Sono infatti stati affermati due principi che, almeno fino a ora, non avevano trovato un pieno accoglimento nella giurisprudenza prevalente.

Il primo sancisce che il diritto dei figli al mantenimento, una volta raggiunta la maggiore età, è tutt'altro che automatico e quindi non è sempre dovuta la prosecuzione del contributo economico che in precedenza era stato prefissato, in caso di separazione o divorzio, a carico del genitore non collocatario. Di conseguenza, non è diretto e immediato il diritto del figlio a incassare personalmente l'assegno una volta raggiunta la maggiore età, come previsto dall’art. 337 septies cod. civ., ma nemmeno quello del genitore collocatario di continuare a percepirlo per suo conto. Il secondo principio, che potrebbe comportare mutamenti giurisprudenziali ancora più rilevanti, è che sul punto l'onere della prova spetta al preteso avente diritto. Non è dunque il genitore ma il figlio divenuto maggiorenne che deve dimostrare di avere ancora diritto a essere mantenuto ben oltre lo stretto necessario degli alimenti, sulla base della giustificabilità della sua mancata autosufficienza economica.

Nella prassi, finora la giurisprudenza si era pronunciata soprattutto sull'autonomo diritto del figlio maggiorenne a percepire - in luogo del genitore con cui convive - l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, quando l'interessato era ancora minorenne, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ.. Secondo vari precedenti di legittimità, la valutazione del diritto della prole maggiorenne al contributo dei genitori deve avvenire considerando la loro condizione economica personale e familiare, la loro età, il conseguimento effettivo di un livello di competenza professionale e tecnica, l’impegno profuso nella ricerca di un lavoro e infine la complessiva condotta tenuta a partire dal compimento del diciottesimo anno d’età.

A questo proposito, la decisione in esame ha tentato di andare oltre al principio stabilito dalla precedente ordinanza Cass. 9 luglio 2018, n. 18008, secondo la quale il figlio maggiorenne può conseguire un autonomo diritto all'assegno di mantenimento solo nel caso che ne faccia richiesta, rimanendo altrimenti fermo il principio più volte ribadito per cui “sussiste un autonomo e concorrente diritto del genitore con lui convivente a percepire il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento”. Quindi, si può dire che anche questo criterio sia destinato a esaurirsi, e con esso il sospetto - assai frequente nel mondo dei separati e divorziati - che il predetto genitore convivente se ne approfitti per godere di risorse che non sarebbero a lui destinate.

A seguito di una approfondita ricostruzione dello stato della giurisprudenza, la Suprema Corte ha infatti puntualizzato che ormai si deve dare per acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, dall'altra parte, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si tratta, in quest'ultimo caso, dello stesso principio che vale per la nuova solidarietà post-matrimoniale, per cui anche l'ex coniuge deve attivarsi per tornare in condizione di provvedere a sé dopo la fine del matrimonio, senza adagiarsi sulla posizione precedente.

Riguardo ai figli maggiorenni, si è pertanto affermato che non è più sufficiente - per dichiarare persistente, o meno, il diritto al mantenimento da parte dei genitori - il criterio della “adeguatezza della occupazione lavorativa rispetto alle inclinazioni e capacità del figlio”. Si è quindi ribadito quanto già dichiarato in motivazione da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952, e cioè che “l'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli”. Inoltre, si è affermato che la tendenza di molti giovani di dedicarsi a corsi di studio particolarmente lunghi, unito alla notoria presenza di difficoltà a trovare lavoro per le giovani generazioni, deve tenere conto del fatto che “la funzione educativa [circoscrive] la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l’inserimento nella società”. Di conseguenza, l'ordinanza in esame afferma che - nonostante le difficoltà oggettive per la occupazione giovanile, che peraltro nell'attuale congiuntura storica sembrano destinate a aumentare finanche in modo drammatico - si può sempre esigere che il figlio divenuto maggiorenne, anche se desidera continuare gli studi, si attivi lo stesso “nella ricerca di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni; non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore”.

In altri termini, il diritto costituzionalmente garantito dei meritevoli di proseguire fino ai più alti gradi degli studi (art. 34 Cost.) non comporta sempre e comunque il diritto di essere mantenuti dai genitori fino a che non si reperisca un'attività confacente al percorso di studi compiuto, sia pure con brillantezza. Tanto meno esiste il diritto a continuare a farsi mantenere finché l’occupazione reperita sia soddisfacente dal punto di vista delle gratificazioni professionali che soprattutto, da quello dell'indipendenza personale. Potrebbe quindi cambiare l'orientamento per cui in certi casi, come ad esempio quello affrontato di recente dalla Cassazione con l'ordinanza 17 luglio 2019, n. 19135, anche un figlio più che trentenne divenuto giovane avvocato può continuare a avere diritto all'assegno.

L’ordinanza qui commentata stabilisce che il diritto al mantenimento deve essere “sostenibile”, e dunque a tal fine deve essere bilanciato con il dovere di rendersi responsabili della propria vita, senza scaricare gli oneri sui genitori, accettando il fatto che non si può pretendere di rimanere non autosufficienti fino al raggiungimento del lavoro ideale.

Da quanto sopra deriva il principio, per certi aspetti nuovo, per cui, nel momento stesso in cui il figlio diventa maggiorenne, laddove non sia ancora indipendente economicamente - come del resto nella nostra società avviene quasi sempre - il diritto al mantenimento con il relativo obbligo del genitore “non è automatico né posto direttamente alla legge, ma dipende dalla dichiarazione giudiziale presa alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto”.

Il giudice, anche per non rendere superflua la citata norma, non deve quindi disporre l'assegno di mantenimento a favore del maggiorenne sul solo presupposto che manchi la sua indipendenza economica, anche se lo stesso è impegnato in un corso di studi particolarmente di lunga durata, o comunque è disoccupato per via della oggettiva difficoltà per i giovani a avviarsi nel mondo del lavoro. Al contrario, secondo la Cassazione occorre “eliminare ogni automatismo”, fermo restando che si deve ritenere - sulla base dell'attuale stato della legislazione e in modo pienamente conforme ai principi costituzionali - che sia fissato nella maggiore età il limite oltre il quale cessa il diritto a essere mantenuti dai genitori. Tutto questo “salva la prova (sovente raggiunta agevolmente e in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica”.

Con l’ordinanza in esame si è dunque affermato per la prima volta che la maggiore età è un limite di per sé decisivo rispetto al diritto al mantenimento, e una volta superati i diciotto anni non è più il genitore a dover provare la raggiunta indipendenza economica del figlio, ovvero l’inescusabilità del fatto che non essa non sia stata ancora raggiunta. Al contrario, è il figlio che dovrà provare, una volta maggiorenne, di non avere ancora raggiunto l'autosufficienza economica per ragioni giustificate. Spetterà a lui dimostrare di essere ancora impegnato con profitto in un corso di studi, che peraltro deve essere stato scelto non solo in conformità a effettivi meriti e talenti, ma anche - ed è questo il principio più sensibile e innovativo stabilito dall'ordinanza - sulla base dell’idoneità di quel corso di studi e/o di formazione professionale a procurargli una effettiva occupazione lavorativa in tempi ragionevoli.

La Suprema Corte ha infatti aggiunto che - sia pure valutando sempre caso per caso - un figlio maggiorenne nella pratica rimane facilmente titolare del diritto di essere mantenuto dai genitori ancora per qualche tempo dopo la fine degli studi, fino a quando non riesce a avviarsi nella professione da lui scelta. Tuttavia, non solo questo periodo non deve protrarsi troppo a lungo, ma in base al citato "principio di autoresponsabilità" deve pure valorizzarsi il fatto che il maggiorenne è comunque presuntivamente titolare di una capacità lavorativa; quindi è inescusabile che - laddove né lui né la famiglia possano permetterselo - abbia scelto un corso di studi che già in partenza lo ha obbligato di rimanere dipendente da genitori per un eccessivo periodo di tempo. Per l’appunto, certe scelte che vedono molti giovani condannarsi di fatto alla mancata indipendenza fino a oltre i trent'anni non possono presumersi come diritti, in quanto contrarie al principio di autoresponsabilità, e la prova del fatto che non ci si trovi in questa situazione spetta al figlio.

E’ probabile che molti opporranno al nuovo principio il fatto che lo stesso appaia penalizzante del diritto allo studio sancito dalla Costituzione. Tuttavia, sembra voler dire la Cassazione, non si può pretendere che tale diritto, anche qualora porti a ottenere quelle borse di studio che ai sensi dell’art. 34 Cost. sono previste in favore dei più meritevoli, comporti per questi ultimi il diritto a scaricare sui genitori, se oggettivamente non possono permetterselo, la loro protratta mancata autosufficienza economica.

Come si vede si tratta di un dettato innovativo, che potrà influire molto sulle concrete situazioni che si verificano nella maggior parte dei casi del genere, quando i genitori sono separati, e dunque quello che non convive con il figlio è gravato dell’obbligo di corrispondere un assegno periodico. Nella fattispecie giunta all'esame della Cassazione, il caso era quello di un figlio di separati che aveva oltrepassato i trent'anni, ma continuava a non essere autosufficiente in quanto riusciva a trovare semplicemente degli incarichi di insegnante supplente di musica, indirizzo peraltro coerente con gli studi compiuti. Per quanto sia stato dato atto di come oggi esistano incolpevoli difficoltà occupative anche per i laureati, l’interessato non è stato ritenuto titolare del diritto di continuare a percepire un assegno dal genitore non convivente. Questo non solo per l’età raggiunta, per cui in ipotesi contraria si sarebbe potuta configurare in suo favore una specie di rendita semivitalizia, ma anche per il fatto che la notoria difficoltà a rendersi indipendenti con l'insegnamento della musica avrebbe dovuto in qualche modo responsabilizzare l'interessato fin dall'inizio del percorso di studi e professionale, e non può essere automaticamente scaricata sul genitore.

Si può dunque prevedere che, una volta che si dovesse consolidare l'orientamento di questa ordinanza, ci saranno molti cambiamenti in vista nei nostri tribunali. Sono infatti molto numerose le situazioni di merito in cui i genitori separati non conviventi coi figli si trovano costretti a versare praticamente sine die l’assegno di mantenimento originariamente stabilito quando i ragazzi erano piccoli, anche per molti anni dopo il termine del loro corso di studi. Per converso, il nuovo orientamento potrebbe essere utile anche per dirimere la questione delle “aumentate esigenze”, che i genitori collocatari spesso oppongono per ottenere un aumento dell’assegno prefissato al momento della separazione o del divorzio quando i figli erano bambini, nel momento in cui gli stessi sono diventati adolescenti o giovani adulti.





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