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Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Mantenimento dei figli: no all'assegno a parità di giorni di visita e di redditi dei genitori.

Una decisione del Tribunale di Bologna contribuisce a mettere in discussione i luoghi comuni relativi allo sfavore dei giudici per le soluzioni di mantenimento diretto dei figli nelle situazioni di separazione. Infatti, nel caso risolto con l’ordinanza n. 5348 del 9 maggio 2022, si è trattato di una coppia di genitori non coniugati che aveva spontaneamente adottato, fin dal momento della cessazione della convivenza, una ripartizione sostanzialmente paritetica delle visite all’unico figlio. Quest’ultimo, quasi dodicenne al momento della decisione della causa, era rimasto ordinariamente a vivere presso l’abitazione della madre, ma con la possibilità di stare con il papà nella sua nuova casa, anche a dormire, secondo un calendario per cui trascorreva alternativamente quattro giorni alla settimana con un genitore e tre con l'altro.

La situazione, benché rispettata dalle parti, non era peraltro mai stata pienamente accettata dalla madre. Ciò al punto che - a fronte di continue tensioni e lamentele, sfociate anche in una denuncia al padre, poi archiviata, per preteso abbandono di minore - il predetto aveva deciso di ricorrere al tribunale, affinché venisse confermato in via giudiziale quel criterio che, originariamente, era stato suggerito alla coppia in via di separazione da un mediatore familiare. La madre, infatti, nel corso degli anni aveva sempre contestato lo status quo, in quanto riteneva che il figlio avesse desiderio di trascorrere più tempo con lei, e nello stesso tempo considerava il padre non pienamente adeguato nei confronti del bambino. Nello stesso tempo, la madre riteneva che dovessero esserle riconosciute delle somme a titolo di contributo nel mantenimento, nonostante la sostanziale equipollenza sia dei giorni di frequentazione del figlio, sia dei redditi della ex coppia.

La consulenza tecnica d'ufficio esperita su ordine del Tribunale ha accertato che il bambino aveva un ottimo rapporto sia con il padre che con la madre, e le uniche ragioni di sofferenza per lui consistevano nel fatto che era consapevole della conflittualità dei genitori. Il padre aveva peraltro denunciato fin dal proprio ricorso che sussistevano degli evidenti conflitti di lealtà nel figlio: la responsabilità sostanziale di questi veniva da lui attribuita agli atteggiamenti ostativi e denigratori della madre nei propri confronti.

Il consulente d'ufficio ha accertato che la madre, in effetti, “investiva molto in una rappresentazione tendenzialmente privilegiata del proprio rapporto con il figlio, con conseguente denigrazione della figura paterna”, che però non trovava alcuna giustificazione oggettiva. Il padre, dal canto suo, è stato invece considerato “portatore di uno stile educativo diverso ma complementare rispetto a quello materno”, con l'unico limite di “uno sporadico eccesso nelle manifestazioni rabbiose”, che da parte dell'interessato erano state giustificate con gli atteggiamenti oppositivi della madre, anche in presenza del figlio.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto pienamente nell'interesse del bambino - che aveva comunicato in varie maniere al CTU di stare bene con entrambi i genitori e di necessitare soltanto di maggiore serenità - la conferma del modello delle visite, per cui il minore trascorra alternativamente quattro giorni alla settimana con un genitore e tre con l’altro. A questo proposito, la consulenza d’ufficio ha riscontrato che “da parte del bambino c'era soltanto un generico e sfumato fastidio per gli aspetti organizzativi dei passaggi”, eppure lo stesso, quasi dodicenne, “non aveva avuto alcuna obiezione riguardo alla divisione dei giorni che passava con i genitori, se non riguardo a una certa dose di nostalgia per il padre proprio nella vita quotidiana, e per la madre in occasione delle vacanze in cui era più lungo il distacco”.

Interessante notare che, nonostante le richieste della madre di un contributo fisso di mantenimento in misura pari a 350 euro mensili, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che l'equivalenza sostanziale dei redditi delle parti, “tenuto conto dei tempi paritari che il minore trascorreva presso ciascun genitore, non legittimava alcuna pretesa di assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio”.

Le spese straordinarie sono state divise al 50% tra i genitori, e la madre è altresì stata condannata alla rifusione integrale delle spese di lite al padre, ritenuta la sua soccombenza virtuale.


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