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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Dopo il ddl Pillon: assegnazione della casa familiare anche se i figli ne erano già usciti da anni.

Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza n. 180 pubblicata il 12 luglio scorso, ha introdotto un criterio di giustificazione della assegnazione della casa familiare che, a ben vedere, ha arricchito di un elemento nuovo la già discutibile tradizione di questo istituto. Una notizia sinistra, quindi, all’indomani del naufragio per ragioni politiche del disegno di legge Pillon che avrebbe dovuto riformare gli ormai obsoleti e iniqui criteri dell'assegnazione.

Infatti, per opinione unanime in dottrina e giurisprudenza, la principale ratio dell’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario della prole minore, che in molti casi potrebbe altrimenti non avere alcun titolo di rimanervi (espellendone il proprietario), è quella di mantenere i figli nell'ambiente in cui sono nati e cresciuti, riducendo nel loro esclusivo interesse il disagio dovuto alla separazione dei genitori.

Si tratta di un’ipocrisia smaccata, se non altro perché nei casi in cui il genitore collocatario dei figli abbia deciso consensualmente di trasferirsi altrove, anche prima della separazione legale, non vi è giudice che rifiuti l’omologazione sul presupposto dell’interesse dei figli a permanere nella casa dove sono nati. Tuttavia, nella decisione qui commentata, il Tribunale di Rovereto ha addirittura compiuto un passo in più, decidendo di accogliere la domanda della madre di far “rivivere” l’assegnazione, nonostante lei stessa avesse di sua spontanea volontà abbandonato la casa familiare già da tre anni, assieme a due figlie ancora piccole, che quindi già avevano perso l’abitudine di viverci. Di conseguenza, i giudici di merito hanno disposto per il rientro della madre e delle figlie nella casa stessa, con la contestuale espulsione del padre. Quest’ultimo, per il disturbo di doversi trovare un altro posto dove vivere, è stato gratificato di un piccolo sconto sugli assegni di mantenimento.

La ragione della decisione è stata esplicita: il Tribunale ha osservato infatti che le due bimbe erano sì andate a vivere con la mamma in un piccolo appartamento, per scelta della stessa genitrice che intendeva così “mettere fine a una situazione familiare da lei ritenuta insostenibile già dal 2016”. Però, la casa familiare dove il padre era rimasto a vivere da solo non era costituita da un semplice appartamento, bensì da una villa piuttosto ampia e, a giudicare dai costi di mantenimento dedotti dalle parti, anche relativamente lussuosa. Secondo i giudici di merito, dunque, le due bambine avevano subito “una rilevante modifica in peius delle loro consuetudini e del loro stile di vita”, che doveva essere ripristinato indipendentemente dagli accordi pregressi tra i genitori, a seguito del semplice ripensamento della madre.

Pertanto, secondo il Tribunale di Rovereto, la ragione per cui la casa familiare deve essere assegnata al genitore che rimane a convivere coi figli non è più esclusivamente quella di mantenere nel loro interesse l'ambiente in cui gli stessi sono nati e cresciuti, bensì quella di garantire “il loro prioritario interesse a conservare l’habitat familiare ” (sic), inteso non dal punto di vista della continuità affettiva e di abitudini ma da quello del comfort se non proprio del lusso.

A fronte della prevedibile l’obiezione per cui, trattandosi di in bambine ancora in età preadolescenziale, il fatto di aver cambiato casa da ormai tre anni avrebbe ragionevolmente potuto avere già reciso ogni legame con la casa dove erano nate, il Tribunale ha osservato che le stesse “avevano continuato a frequentare con continuità l'abitazione, poiché ivi era rimasto a vivere il padre”. Tanto è bastato a far ritenere sussistente il loro diritto a rientrarvi, mentre l'ipotesi che le bambine potessero ormai avere acquisito nuove abitudini di vita, presso l'abitazione della madre in cui si erano trasferite per volere di quest’ultima, non è stata nemmeno presa in considerazione.

Ne consegue che, secondo la logica di questa decisione, la ratio dell’assegnazione della casa familiare, più che di salvaguardia della continuità affettiva, può definirsi tout court assistenziale, in favore del noto principio del “mantenimento del tenore di vita”, che evidentemente - con la scusa del preminente interesse dei minori - nel nostro diritto di famiglia sta uscendo dalla porta ma rientrando dalla finestra.

Il padre delle bambine del caso di specie è un facoltoso assicuratore di Rovereto, che dunque per ora dovrà rassegnarsi a fare rientrare la moglie e le figlie in casa, anzi in villa, e trovarsi un’altra sistemazione per lui solo. Tra l’altro, risulta dalla stessa sentenza che la moglie sia comunque dotata di un discreto patrimonio immobiliare, oltre che di redditizie cariche societarie nelle floride attività del marito, pur non avendo per sua stessa ammissione mai veramente lavorato nel ramo.

In un certo senso, la decisione in esame ha avuto il merito di superare - o per meglio dire di istituzionalizzare - l'ipocrisia con la quale si continua a mantenere in vita l’istituto dell’assegnazione della casa familiare, che dietro la scusa del preminente interesse dei minori viene già ampiamente utilizzato per tutelare gli interessi del coniuge asseritamente più debole. Se non altro, per una volta si è ammesso apertamente che la “continuità affettiva” per i figli deve essere intesa prioritariamente come continuità nelle condizioni di vita più confortevoli che il genitore con maggiori mezzi era stato in grado di assicurare loro.

Ma l’ipocrisia continua a sussistere, per il fatto che, se i coniugi avessero persistito nella soluzione abitativa inizialmente trovata, l’esperienza insegna che non ci sarebbero stati problemi per omologare la separazione, e la scelta di fare abbandonare alle figlie la casa familiare, autonomamente presa dalla madre, sarebbe stata considerata come una libera manifestazione della sua indipendenza, e al massimo sarebbe stato aumentato l'assegno di mantenimento al quale la madre stessa avrebbe avuto diritto per la prole.






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