top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

La Cassazione critica la condotta "attendista" del coniuge che si adagia sull'assegno di divorzio.

Ancora una volta, con precisazione opportuna, la Corte di Cassazione ha confermato che l'assegno di divorzio non deve mai giustificare, per il coniuge meno abbiente, l'aspettativa di poter trasformare il pregresso matrimonio in una rendita di posizione. Questo non soltanto per l'abbandonato criterio della conservazione del tenore di vita, ma anche per la necessità di considerare che, secondo il nuovo principio di “autodeterminazione e autoresponsabilità l'ex coniuge dopo la fine del matrimonio è tenuto a farsi carico della propria vita, e non può limitarsi ad aspettare passivamente eventuali opportunità di lavoro.

L’Ordinanza di Cass. n. 3661 del 13 febbraio 2020 (grazie a Quotidiano del Diritto per il testo) è interessante, perché resa in riferimento a un ricorso risalente a prima dei mutamenti giurisprudenziali compiutisi tra il 2017 e il 2018, che per questo motivo conteneva doglianze riguardanti l'inadeguata applicazione del criterio del tenore di vita. Nella specie, si trattava di un assegno di divorzio fissato in primo grado addirittura in ragione di 4000 euro mensili, che la Corte d'Appello aveva dimezzato e poi ulteriormente ribassato dopo una certa data, tenendo conto che l’ex coniuge avente diritto, già moglie di un ben retribuito lavoratore autonomo, sarebbe entrata in possesso della cospicua eredità paterna.

Era stata per l’appunto l'ex moglie a effettuare il ricorso per Cassazione, dolendosi del fatto che nel giudizio di merito non fossero stati considerati adeguatamente i considerevoli miglioramenti reddituali del marito nel corso della loro unione, e nel contempo fosse stata data un'eccessiva valutazione delle sue possibilità patrimoniali future, attribuendo rilevanza all'arrivo dell'eredità paterna. Si trattava peraltro di un caso in cui, pur risalendo a prima dell'introduzione dei nuovi criteri, era comunque stata applicata spontaneamente la funzione compensativo-perequativa, in quanto si trattava di una donna che in effetti, dopo la nascita del figlio, aveva lasciato gli studi universitari e il lavoro per dedicarsi alla famiglia.

Ora, l’ordinanza in esame ha bocciato i motivi di doglianza dell'ex moglie, ricordando come fossero nel frattempo cambiati i criteri di determinazione dell’assegno (circostanza che peraltro è stata riconosciuta come motivo di compensazione delle spese). Per via di questi mutamenti, secondo questa decisione oggi il giudice non soltanto non deve più tenere conto del pregresso tenore di vita della coppia, ma deve anche valutare in maniera complessiva, una volta accertata la disparità delle condizioni economico-patrimoniali, l’applicazione dei criteri della inadeguatezza dei mezzi e della impossibilità per di procurarseli per ragioni oggettive, così come previsti dal fatidico comma VI dell’art. 5 della legge 898/1970.

In particolare, oggi il giudice del merito è chiamato a valutare se la sperequazione sia dovuta al sacrificio delle aspettative reddituali del coniuge più debole, in relazione alla sua età e la durata del matrimonio (cioè, nella pratica, il caso frequente della moglie che sacrifica la propria carriera per dedicarsi alla cura della famiglia dei figli). Tuttavia, nello stesso tempo è stato precisato che, con i nuovi criteri, devono essere valutate maggiormente “le effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale” (v. SS.UU. n. 18287 del 2018).

Pertanto, atteso che la nuova idea di solidarietà post-coniugale si fonda sulla autoresponsabilità individuale delle parti, secondo questa ordinanza occorre dare rilevanza alle potenzialità professionali, che però il coniuge deve valorizzare con una “condotta attiva”, in quanto non può più avere la legittima aspettativa di “appoggiarsi sul coniuge più abbiente” anche dopo la fine del matrimonio, con un atteggiamento che è stato definito dalla Suprema Corte, con parole fino a tre anni fa impensabili, addirittura come un “contegno deresponsabilizzante e attendista”.




bottom of page