Non è una novità assoluta il criterio individuato dalla sentenza Cass. III Civ. 6598/2019, che alla vigilia della festa della donna - essendo stata depositata il 7 marzo - ha stabilito che il dovere di fedeltà coniugale ormai di fatto non esiste più. Questo anche se tuttora è formalmente rientrante ex art. 143 cod. civ. tra quelli che derivano dal matrimonio, assieme ai doveri di coabitazione, collaborazione nell'interesse della famiglia e reciproca assistenza morale e soprattutto materiale (con quest'ultimo obbligo che ormai, se si eccettua la reciprocità, è l'unico ancora giuridicamente sanzionato e "enforceable", cioè eseguibile coattivamente).
Risulta tuttavia interessante notare come, a fronte di un marito tradito che aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla depressione clinica seguita alla scoperta del tradimento, la Cassazione ha precisato che "il dovere di fedeltà non trova come corrispondente un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute” .
Con buona pace, per l'ennesima volta, dell'art. 29 della Costituzione che continuerebbe a stabilire, se solo ci si ricordasse che è vigente, che la famiglia fondata sul matrimonio non gode di diritti derivati o comunque di rango inferiore rispetto a quelli sanciti - ad esempio - dall'art. 32 sul diritto alla salute. Infatti, in linea di principio il matrimonio e la famiglia vanterebbero in sé stessi diritti ancor più fondamentali, in quanto naturali e preesistenti al diritto positivo. Ma come diceva Lando Buzzanca, che oltretutto di vicende di corna si intendeva, ormai "vien che ridere" solo a farlo presente nei consessi di giuristi.
Nella fattispecie non è dunque stato dichiarato risarcibile il danno morale da tradimento, perché la depressione - che pure di certo incide sul diritto alla salute - non è stata considerata come una conseguenza diretta dell'infedeltà, in quanto risultava che il marito tradito, come vuole la tradizione, avesse preso coscienza della cosa da buon ultimo e solo dopo la separazione.
In innumerevoli altre occasioni la giurisprudenza aveva già sancito il principio per cui l'infedeltà coniugale non può dare luogo all'addebito se non è la comprovata causa della separazione, ma solo la conseguenza di una disaffezione già verificatasi. Altre volte era stato stabilito che l'infedeltà pura e semplice non fosse sufficiente per la tutela risarcitoria, in quanto occorreva che vi fosse stata anche la lesione del diritto all'onore, attraverso l'ostentazione dell'infedeltà stessa da parte del coniuge fedifrago, con tanto di manifestazioni di disprezzo o quanto meno di mancanza di riguardo per l'immagine pubblica del coniuge. Insomma, per dirla alla toscana, per dolersene in giudizio non bastavano le corna ma occorreva essere stato fatto "becco e bastonato".
Ora tuttavia si aggiunge il principio generale per cui al dovere in questione non corrisponde un "diritto alla fedeltà costituzionalmente protetto". Dunque, la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale non può dare luogo a danno morale risarcibile, se non ne consegue la lesione diretta e immediata del diritto alla salute o di quello alla dignità personale. Entrambi questi diritti fondamentali, per l'appunto, non possono ritenersi lesi dall'infedeltà in sé stessa, se questa viene alla luce dopo che la rottura tra i coniugi è già conclamata, ovvero dopo essere stata perpetrata con un minimo di discrezione, senza manifestazioni platealmente ingiuriose.
Un bel monito per quelli che ancora pensano che in Italia l'introduzione dei patti prematrimoniali - recentemente riproposti dal governo con disegno di legge delega - indebolirebbe il matrimonio, come se ci fosse ancora qualcosa da indebolire.
Commento a sentenza reperibile su: http://www.responsabilecivile.it/tag/cass-n-65982019/
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