top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Attenti alla forma: nulle le revoche di donazioni nelle separazioni consensuali

Ci sono sempre nuovi motivi per prestare la massima attenzione, quando si tratta di regolare in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto i rapporti patrimoniali tra coniugi. La materia infatti è scivolosa, specie in questo periodo in cui, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, è stata rimessa in discussione la prassi di effettuare trasferimenti immobiliari tra i due coniugi nelle predette sedi, senza necessariamente passare per il notaio.

A questo riguardo, l’ordinanza di Cassazione n. 5937 del 3 marzo 2020 ha aggiunto nuove difficoltà, ritenendo insormontabili alcuni difetti di forma che continuano a gravare sul nostro sistema dei trasferimenti immobiliari. Essa infatti ha confermato la nullità di un'intesa raggiunta in sede di separazione consensuale, peraltro già omologata dal tribunale, nel contesto della quale si era inteso risolvere per mutuo consenso una pregressa donazione immobiliare effettuata dal marito in favore della moglie.

Nella specie, essendosi in presenza della revoca di un atto che richiede la forma dell’atto pubblico, non è bastata la sussistenza di quella che normalmente si considera causa familiare, ovvero “obnuziale”, per evitare la nullità per difetto di forma dello stesso. Ciò in quanto si è ritenuto che la causa del trasferimento del bene fosse comunque la revoca della liberalità, senza che si potesse ricostruire una diversa giustificazione dal contesto dei rapporti certamente a titolo oneroso che i coniugi intendevano regolare.

La Cassazione ha dunque confermato la prevalenza del principio della cosiddetta “simmetria delle forme”, secondo il quale un negozio accessorio deve rivestire la stessa forma prevista per la validità o per la prova del negozio principale. Il principio, che riflette quello che espressamente la legge prevede per il contratto preliminare rispetto al definitivo, era stato già ribadito più volte, fin da quando la Cassazione lo aveva sancito a Sezioni Unite con la sentenza numero 8878 del 1990.

Ora, nel caso di specie, c'era indubbiamente stata una pregressa donazione, stipulata per atto pubblico davanti a un notaio. La Cassazione ha quindi ritenuto inevitabile che anche la risoluzione per mutuo consenso della liberalità - così espressamente qualificata dalle parti - dovesse rispettare la medesima forma, in quanto negozio accessorio.

Più nello specifico, i coniugi avevano raggiunto un accordo in corso di separazione che risolveva la suddetta donazione nell'ambito di una più complessa sistemazione di rapporti, rinviando a una successiva formalizzazione davanti al notaio. A tale fine, era stato stipulato un vero e proprio contratto preliminare, recepito nella omologa della separazione.

Tuttavia, quando il marito, a fronte del rifiuto del coniuge di recarsi dal notaio, ha tentato un’azione ex art. 2932 cod. civ., detto accordo è stato considerato come un’inammissibile “preliminare sulla donazione”, e quindi è stata negata la possibilità di ottenerne l’esecuzione coattiva.

Ripercorriamo più da vicino la vicenda. Era accaduto che i coniugi, sposati nel 2006, ancor prima delle nozze avessero stipulato con atto pubblico notarile la donazione dei diritti di nuda comproprietà relativi a un immobile che il futuro marito aveva ricevuto da una successione. Tutto questo, a quanto pare, al fine di lucrare i benefici fiscali connessi alla “prima casa”.

Una volta entrata in crisi l'unione, i coniugi si erano dapprima affrontati in una causa di separazione giudiziale, ma poi in sede di trasformazione in consensuale avevano trovato un accordo depositato in udienza, con il quale avevano convenuto che i diritti sul bene immobile venissero ritrasferiti al marito, mediante l’impegno di formalizzare la revoca della donazione davanti a un notaio. In seguito, in marito ha tentato di convocare la moglie separata dal notaio stesso per la stipula della revoca, ma essendosi quest'ultima rifiutata, ha ottenuto dal Tribunale di Avellino una sentenza che teneva luogo dell’accordo preliminare ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ..

Detto tribunale, dal canto suo, aveva verificato la irrevocabilità della donazione e nel contempo la sussistenza della causa obnuziale, e quindi aveva accolto la domanda, ritenendo che l'accordo di risoluzione dovesse considerarsi una sorta di “pagamento traslativo funzionale alla separazione consensuale”.

La moglie ha però proposto appello, sostenendo di non doversi in realtà ritenere obbligata a prestare il consenso circa il nuovo trasferimento dell'immobile, in quanto l’accordo intervenuto col marito sarebbe stato da considerarsi a tutti gli effetti una risoluzione della donazione, sia pure pattuita in un contesto di contratto preliminare, e quindi come tale nulla perché non stipulata in forma pubblica.

La Corte d'Appello di Napoli ha accolto la tesi della moglie e la Cassazione l’ha confermata con l’ordinanza qui commentata. Inutile, pertanto, è stato il tentativo della difesa del marito di fare valere il legame causale tra la risoluzione stessa e le condizioni di separazione consensuale.

Il marito aveva cercato pure di sostenere davanti alla Suprema Corte, in via subordinata, che il verbale di udienza in cui moglie aveva manifestato per iscritto la propria volontà di obbligarsi alla risoluzione della donazione, in quanto redatto davanti a un magistrato, avrebbe comunque vicariato la forma solenne richiesta dall'articolo 782 del codice civile per le donazioni. Inoltre, in via ulteriormente gradata, il marito aveva sostenuto che la donazione avrebbe potuto comunque considerarsi nulla per difetto di causa, e di conseguenza la nullità avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dai giudici di merito superando così l'esigenza della domanda di adempimento ex articolo 2932 cod. civ..

Tutto però è risultato inutile, perché la Corte di Cassazione, pur continuando a sostenere la tipicità - e quindi la validità - degli accordi tra coniugi concernenti beni mobili o immobili che vengono trasferiti in sede di separazione personale o di divorzio congiunto, non ha voluto superare il principio formale di “simmetria delle forme” per quanto riguarda le donazioni. Secondo la Suprema Corte, i giudici d’appello napoletani avevano correttamente interpretato la volontà delle parti, per cui l'impegno a risolvere la donazione aveva una causa autonoma, mancando nell'accordo un sufficiente riferimento alla volontà delle parti di regolare pregressi obblighi patrimoniali reciproci assunti in costanza di matrimonio.

Questo anche perché nella separazione si era esplicitamente affermata la autosufficienza economica delle parti, e quindi - ha ritenuto la Cassazione - di conseguenza non si sarebbe potuto parlare di un accordo complesso di sistemazione di rapporti patrimoniali, che per loro natura sono onerosi.

Nella fattispecie ha prevalso invece, secondo la Cassazione, la causa solutoria “per mutuo consenso” della pregressa donazione, come del resto era stato scritto anche dalle parti nel testo dell’intesa in sede di udienza. Quindi, il principio per cui il negozio accessorio - e anche quello solutorio - deve avere la medesima forma di quello principale, considerata l'incidenza che viene avere rispetto al primo contratto, nella specie è stato considerato insuperabile.

Si può osservare che la soluzione sarebbe stata forse diversa se le parti avessero avuto l’accortezza di rendere “indiretta” la revoca della donazione, inserendola in un più complesso accordo di sistemazione onerosa dei rapporti patrimoniali tra le parti. Come infatti è ormai assodato che sia valida la donazione “indiretta” con la quale, come spesso accade, si conferisce un bene a un familiare mettendogli a disposizione il denaro occorrente per l’acquisto, perché in queste situazioni la liberalità è superata dalla causa onerosa della compravendita, allo stesso modo nel caso sopra esaminato la revoca della donazione avrebbe potuto essere rivestita di una causa onerosa, “travestendola” da attribuzione patrimoniale per causa nuziale, in modo da aggirarne la nullità formale.





bottom of page