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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Alienazione parentale: non serve la diagnosi per togliere l'affidamento al genitore alienante.

Una decisione in controtendenza, quella del Tribunale di Brescia (sentenza 815 pubblicata il 22 marzo 2019, credits to studiocataldi.it), che si è messo sulla scia delle sentenze allo stato provenienti più che altro dal Veneto, riguardo alla revocabilità dell'affidamento del figlio minore nei confronti del genitore responsabile di alienazione parentale.

Il tribunale lombardo, infatti, ha motivato la sua decisione sostenendo che è irrilevante il conflitto della comunità scientifica riguardo all'esistenza della sindrome, elencando nel contempo otto sintomi clinici che possono far ritenere sussistente il fenomeno. E' evidente che la decisione di disporre l'affidamento esclusivo a favore del genitore alienato è stata motivata non solo dalla presenza di questi otto sintomi, visto che il quadro processuale presentava altri punti convergenti in tale senso, in mancanza dei quali probabilmente non ci sarebbe stata altrettanta severità verso la madre della bambina. Ma è comunque interessante l'iter decisionale seguito dal tribunale, in una causa combattutissima che a quanto pare, essendo iniziata addirittura nel 2012, ha accompagnato la travagliata crescita della bambina fino agli undici anni.

Secondo questa sentenza, infatti, che ha accolto le risultanze della CTU sul punto, la PAS è definibile come "una controversa dinamica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzi". In base a ciò, indipendentemente dalla natura del fenomeno dal punto di vista della diagnosi psichiatrica, i suoi sintomi tipici sono "comunque utili a valutare i punti critici nelle relazioni disfunzionali tra il minore e il genitore rifiutato".

La CTU aveva individuato come sussistenti nella fattispecie otto punti tipici - e critici - nella relazione tra padre e figlia, e cioè la ricorrenza: 1) della campagna di denigrazione nella quale il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante; 2) della razionalizzazione debole dell’astio, per cui il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali; 3) della mancanza di ambivalenza. Il genitore rifiutato è descritto dal bambino “tutto negativo”, mentre l’altro genitore è “ tutto positivo”; 4) del fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore; 5) dell’appoggio automatico al genitore alienante, quale presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante; 6) dell’assenza di senso di colpa; 7) degli scenari presi a prestito, ossia affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente; 8) dell’estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato.

Tanto è bastato affinché, in un contesto in cui già i servizi sociali "monitoravano" la situazione dell'affidamento, venisse infine accolta la domanda di affidamento esclusivo del padre, con contributo di mantenimento a carico della madre, alla quale sono stati lasciati solo i diritti di visita non in ambiente "protetto", ma comunque monitorati dai servizi.

La sentenza, come si diceva, appare coraggiosa e in controtendenza, benché confortata dal comportamento sostanziale e processuale della madre, che - leggendo nemmeno troppo tra le righe - deve essere stato davvero disastroso, anche nei confronti del CTU (al quale aveva tra l'altro dichiarato che avrebbe preferito che la figlia fosse affidata a una comunità piuttosto che lasciata con il padre).

Sono infatti state accertate anche false denunce a carico del genitore alienato, accusato di abusi sessuali sulla figlia (che si era alleata con la madre nel sostenere che il papà "le toccava il culetto") e infine è stato dichiarato - caso piuttosto raro - l'addebito della separazione alla moglie per infedeltà, con conseguente esclusione della stessa dal diritto ai contributi di mantenimento.

Viste le reciproche domande di addebito per allegata infedeltà coniugale, il Tribunale di Brescia ha infatti deciso che fosse da ritenersi provata solo la domanda del marito, stante le dichiarazioni testimoniale di un amante di lei. Nel contempo, si è ritenuto che, una volta provato il fatto dell'infedeltà, sarebbe spettato alla moglie fedifraga, per evitare l'addebito, provare che l'infedeltà stessa non fosse la causa scatenante della crisi coniugale. Quest'ultima ripartizione dell'onere probatorio nel caso di domanda di addebito non ha precedenti univoci in sede di legittimità.



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