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Equa riparazione ai sensi della "Legge Pinto"

L'eccessiva lunghezza dei processi crea un danno da risarcire

La Legge n. 89 del 24 marzo 2001 riconosce a coloro che hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un'equa riparazione, per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito. A seguito delle numerose condanne subite dall'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea, il legislatore ha infatti dovuto riconoscere che l'esposizione all'incertezza degli esiti di un processo civile o penale, se si protrae troppo a lungo, genera agli interessati un danno ingiusto che prescinde dagli esiti del processo stesso.

Una richiesta di indennizzo ai sensi della cosiddetta "Legge Pinto" richiede all'avvocato il rispetto di svariati limiti procedurali, mentre la stessa legge e la giurisprudenza hanno via via precisato cosa si intenda per "durata irragionevole" e come debba essere quantificata la "equa riparazione", cioè il pregiudizio da risarcire. Nel 2018, la Corte Costituzionale ha altresì stabilito che l'azione per essere indennizzati possa essere avviata anche prima della conclusione del processo che si protrae troppo a lungo.

Questo studio legale assiste con dedizione e competenza i cittadini che - come si ripete - hanno diritto di vedersi riconosciuto il danno da irragionevole durata del processo indipendentemente dal fatto che, dal giudizio, abbiano o meno ottenuto ragione ovvero siano stati condannati. 

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