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Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

No alla tutela possessoria: il figlio maggiorenne e autonomo non rimane nella casa familiare.


Il Tribunale di Brindisi ha respinto in sede di reclamo la singolare l'azione possessoria di una figlia già ampiamente maggiorenne, e pacificamente autonoma dal punto di vista economico, che da molto tempo era tornata a convivere con l'anziana madre, nella casa della quale la stessa, rimasta vedova, era titolare del diritto di abitazione. Quest'ultima, avendo a un certo punto ritenuto che la coabitazione fosse divenuta intollerabile, aveva approfittato della prima occasione utile per estromettere senza tanti complimenti la figlia e la nipotina, con tanto di repentino cambiamento della serratura. L'ordinanza collegiale 5 marzo 2020 (credits to Altalex per il testo), ha modificato la decisione del Tribunale brindisino, che aveva accolto la domanda ex art. 703 c.p.c. e art. 1168 cod. civ. della figlia, e quindi reintegrato nel possesso quest'ultima e la nipote, in quanto la condotta arbitraria posta in essere dalla titolare del diritto di abitazione era stata considerata uno spoglio violento e clandestino. In prima istanza, infatti, il Tribunale aveva ritenuto che fosse sufficiente accertare, mediante l’ascolto di numerosi informatori, la circostanza del godimento della casa da parte di figlia e nipote e quella della arbitrarietà del cambio della serratura. In effetti, dopo avere ospitato figlia e nipote per sette anni, era indubbio che l’anziana madre avesse dapprima invitato le prime a andarsene, per poi procedere, nell'inerzia di queste, a metterle di fronte al fatto compiuto. Questo comportamento era stato ritenuto per ciò stesso meritevole di essere represso con la tutela possessoria. Il giudice del reclamo ha però ribaltato la decisione. Se infatti il Tribunale aveva ritenuto non provata la “tolleranza” del simultaneo godimento altrui del bene, e altresì aveva considerato presente l'animus spoliandi, per il fatto pacifico che figlia e nipote erano state buttate fuori di casa clandestinamente e contro la loro volontà, il Collegio ha diversamente ritenuto che pur tuttavia le parti estromesse avrebbero dovuto provare la detenzione qualificata del bene. Secondo il collegio, chi coabita un immobile senza alcun titolo rimane in una posizione subordinata al permesso del proprietario, o come avveniva nella fattispecie della titolare del diritto di abitazione, in quanto coniuge superstite del marito deceduto. Il criterio del possideo quia possideo, non è sufficiente a giustificare l’azione ex art. 1168 cod. civ.. Ora, nella specie la figlia e la nipote avevano provato la loro coabitazione con la rispettiva mamma e nonna sulla base di un rapporto puramente fattuale, senza allegare alcun titolo che legittimasse la detenzione dell'appartamento. Questo secondo il giudice del reclamo non poteva bastare, perché anche se era incontestato il rapporto di fatto con la cosa, per poter riconoscere una tutela possessoria sarebbe occorsa la prova di un titolo legale o negoziale che giustificasse il godimento. Altrimenti, si rientrava nel caso della detenzione per mera ospitalità, eccettuata dallo stesso art. 1168 cod. civ.. Analizzando i vari profili della detenzione semplice o qualificata, il collegio del Tribunale di Brindisi ha osservato che una volta che è raggiunta l’indipendenza economica del figlio maggiorenne, il genitore è svincolato dagli obblighi di ospitalità che la legge pone a suo carico. Ciò in quanto, laddove questa ospitalità continui per una situazione di tolleranza, ritenere che sussista ancora, sulla base del protrarsi dello stato di fatto, un possesso qualificato meritevole di tutela equivarrebbe a concedere il diritto di continuare a godere sine die della casa familiare. Dunque, in assenza di un rapporto di locazione o anche solo di comodato che comunque qualifichi il possesso, chi si limita a occupare l’immobile altrui - fosse anche quello dei genitori - non è meritevole di tutela possessoria e quindi rimane sempre a rischio di essere spogliato del bene. Per poi eventualmente provare l’usucapione, una volta che fosse decorso il periodo ventennale di legge, occorrerebbe che oltre al godimento incontrastato del bene venisse provata una iniziale interversione nel possesso, che abbia in qualche modo opposto al proprietario il desiderio di godere della cosa come se fosse propria.


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