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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Sottrazione di minore: la Cassazione continua a punire le condotte contro la bigenitorialità

Dopo i maltrattamenti, anche la sottrazione di minore. Nell'epoca della crisi della famiglia, continua la tendenza della Suprema Corte a ridefinire l’ambito di applicazione dei delitti contro la stessa, elencati nel titolo XI del secondo libro del codice penale. A quanto pare, la tendenza è quella di ravvisare fattispecie di reato “contro l'assistenza familiare” (come recita il capo IV) non soltanto nell’assai frequente ipotesi della violazione degli obblighi sugli assegni di mantenimento, bensì anche nei casi in cui il genitore abusante è quello collocatario della prole, e la parte offesa l’altro genitore che si ritrova escluso dai suoi diritti.

Abbiamo già veduto in un altro post che la Cassazione, con la sentenza 13 aprile 2022, n. 14522, aveva ritenuto che la violazione dell'articolo 572 cod. pen. sui maltrattamenti in famiglia potesse essere integrata anche soltanto “mediante la sostanziale privazione della funzione genitoriale”. Ora, mediante la sentenza n. 32005 del 30 agosto 2022 la Suprema Corte ha ribadito che la sottrazione di minore descritta dall’articolo 574 cod. pen. possa essere attuata anche in assenza di coercizione assoluta, mediante una condotta semplicemente rivolta a “ostacolare gli incontri del figlio con il padre”.

Può dunque essere sufficiente a integrare il reato la proposizione di ostacoli “che non abbiano carattere e durata meramente simbolica” e che “impediscano la coltivazione di un rapporto stabile e continuativo tra il figlio e un genitore”. Non è dirimente che il genitore “sottratto” sappia benissimo dove risiede e come vive il figlio, in quanto è sufficiente che ad esso venga arbitrariamente impedito, con una condotta reiterata, di mantenere le relazioni con il minore.

Nella fattispecie, si era trattato di un caso nel quale una madre, contro la volontà del padre e in spregio delle previsioni giudiziarie che avevano cercato di regolare l'affidamento, si era trasferita a vivere con il figlio a seicento chilometri di distanza, in modo da impedire deliberatamente all'altro genitore di vederlo e frequentarlo, pur non avendogli nascosto la nuova residenza. Il ricorso della madre contro la condanna per sottrazione di minore, già confermata dalla Corte d'Appello di Venezia, è stato tuttavia respinto.

Dunque, secondo la Cassazione, il reato previsto dall'articolo 574 cod. pen. si ravvisa anche nella condotta di una madre “che ha completamente escluso la figura paterna dall'esercizio delle prerogative genitoriali, assumendo in via unilaterale tutte le scelte fondamentali relative alla vita del minore, violando reiteratamente i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria”.

Nella specie, la Corte d’Appello remittente aveva accertato che “per anni il figlio era stato privato di una relazione proficua con il padre e questi, per converso, non potendo esercitare i propri diritti e adempiere ai propri doveri, aveva subito pure il danno della sospensione della responsabilità genitoriale”. Stando a queste parole della sentenza di secondo grado, si intuisce dunque che l'aspro contenzioso tra genitori fosse sfociato anche in sospensioni provvisorie dei diritti di visita, basate su denunce materne.

Con il ricorso in Cassazione, la responsabile si è difesa sostenendo che per integrare il reato di cui all’art. 574 cod. pen. “occorrerebbe la volontà di sottrazione del minore alla sfera di controllo dell’altro genitore e non già la semplice volontà di rendere più difficoltosa la genitorialità altrui”. Tesi, questa, che è stata rigettata anche sulla base di precedenti conformi.

La strada seguita dalla Suprema Corte funge dunque da monito per tutti i casi, non infrequenti, nei quali alla frequentazione tra la prole e il genitore non collocatario vengono frapposti ostacoli non assoluti, e non necessariamente comportanti la sottrazione materiale del minore dal suo ambiente di vita, ma pur tuttavia gravi, deliberati, sistematici e protratti nel tempo, anche mediante condotte puramente omissive o indirette.

Non è chiaro se sia necessario, per integrare la fattispecie di reato in esame, se la violazione dei provvedimenti in precedenza assunti dall’autorità giudiziaria, come accaduto nella fattispecie, rappresenti o meno un elemento costitutivo. Parrebbe tuttavia di no, anche perché, citando un precedente giurisprudenziale, la sentenza qui commentata ha chiarito le differenze rispetto all’articolo 388 cod. pen. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), per quanto attiene alla lesione degli interessi della famiglia.

Le due fattispecie di reato non coincidono, in quanto hanno portata e significato diversi. Infatti, ha sostenuto la Suprema Corte, “se l’agente non ottempera a particolari disposizioni del giudice civile - sulla quantità e durata delle visite consentite al genitore non affidatario, sulle modalità e condizioni in genere fissate nel provvedimento - deve configurarsi il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice; se, invece, la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell’affidamento, ma da rendergli impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore e della società, in tal caso ricorre il reato di cui all’articolo 574”, dianzi citato.


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