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  • Immagine del redattoreStudio Legale Fiorin

Mantenimento al coniuge e pensione di reversibilità: svolta della Cassazione.

Importante decisione della Suprema Corte che con l'ordinanza n. 7464 dello scorso 15 marzo ha stabilito che per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge separato (o divorziato) non è necessario che questo percepisse un assegno di mantenimento per sé stesso, oltre che eventualmente per i figli minori o non autosufficienti.

L'ordinanza ha preso le mosse dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987 che, invero da molto tempo, aveva stabilito che fosse incostituzionale perché discriminatoria l'esclusione dalla pensione di reversibilità prevista dalle leggi speciali per i coniugi separati con colpa o con addebito. Infatti, la Consulta già in quella risalente occasione aveva ritenuto che i requisiti della pensione di reversibilità, cioè lo stato di bisogno e il rapporto familiare con l'avente diritto, non dovessero venire meno sulla base delle responsabilità del soggetto nella cessazione della convivenza. Quest'ultima, come annotato, peraltro non è nemmeno richiesta per altre categorie di soggetti - ad esempio i figli - che pure alle condizioni date potrebbero avere diritto a percepire l'assegno.

Ora, la Cassazione è giunta a ritenere che dopo l'introduzione di questo principio, anche lo stato di bisogno debba ritenersi presunto. Pertanto, così come non è necessaria la continuità della convivenza al momento della morte dell'assicurato, non è nemmeno più necessario che lo stesso fosse tenuto a prestare gli alimenti. La ratio dell'istituto della reversibilità sarebbe infatti divenuta semplicemente quella di "porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga concreto presupposto e condizione della tutela medesima".

L'affermazione del principio è notevole, in quanto sono tuttora numerosi i casi in cui l'Inps o le altre casse previdenziali negano la pensione di reversibilità ai coniugi non percipienti l'assegno di mantenimento. Tra l'altro, l'eventualità della perdita del diritto alla reversibilità è uno dei fattori che spingono gli avvocati a prevedere comunque un assegno di mantenimento per il coniuge che in astratto potrebbe averne diritto, anche quando le parti sarebbero state d'accordo sull'ometterlo. I difensori più scrupolosi cercano comunque di mettere in chiaro coi clienti l'eventualità della perdita del diritto alla reversibilità, soprattutto nei casi - ancora rari - in cui le separazioni coniugali consensuali vengono concluse per mezzo della negoziazione assistita, senza cioè passare per l'udienza presidenziale. Infatti, in questi casi non avere messo in chiaro l'eventualità potrebbe esporre il difensore, dopo la "sorpresa" che dovesse seguire alla morte del coniuge che percepiva la pensione, a responsabilità da mancata informazione.



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